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mercoledì 5 giugno 2013

ASPI-IL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

La presente accompagna breve specifica in ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità sul cd contributo di licenziamento:
Il nuovo contributo di licenziamento, introdotto, dalla riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità risulta regolamentato come segue.
In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che intervengano dal 1°.1.2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto (in modo teorico e non effettivo) alla nuova ASpIil datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI, (che corrisponde al massimale per la CIGS senza la riduzione del 5,84%) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi sia i periodi di lavoro con contratto a tempo indeterminato, sia anche a termine, a condizione che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se ha abbia luogo la restituzione del contributo addizionale dell’1,4%. Non si computano a questi fini i periodi di congedo ex. art. 42.05°comma D.lgs. 151/2001.
Il contributo trova applicazione anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (purché diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore), compreso il recesso intimato al termine del periodo di formazione.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
per un licenziamento di Dipendente con anzianità decennale
Ex. art. 02.31°comma l. 92/2012
ESEMPIO DI CALCOLO
Massimale ASpI: € 1.180,00
Contribuzione-base da versare € 483 (41%-€ 1.180)
Contributo massimo da versare € 1.449 (€ 483x3 annualità)

L'obbligo contributivo citato viene meno in caso di dimissioni (salvo giusta causa e salvo le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità), in caso di risoluzioni consensuali (fatta eccezione per quelle sottoscritte a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art .7 della L. 604/1966, trasferimento ad altra sede distante più di 50 km) e in caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore.
Il contributo  non è dovuto, fino al 31.12.2016, nei casi in cui sia dovuto l’attuale contributo d’ingresso nella procedura di mobilità. 
Dal 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale (essendo, da tale data abrogate le disposizioni relative alla mobilità), il contributo di licenziamento è triplicato.
Per il periodo 2013 - 2015, il contributo di licenziamento per l’ASpI non è dovuto nei seguenti casi:
- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso alti datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- Interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L’INPS, con Circolare 44/2013, ha disposto le prime istruzioni operative per il calcolo e il versamento del contributo in argomento.
A questo fine, si coglie l’occasione di precisare che:

A) Il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time) e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità medesima;

B) Per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (483/12*10);

C) La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata;

D) Il contributo è dovuto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto. In caso di inosservanza, si applicano le ordinarie sanzioni in materia contributiva.

Francesco Landi 
Consulente del Lavoro in Ferrara
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