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martedì 18 giugno 2013

IL LICENZIAMENTO E LA FORMA DELL'ATTO

Quesito:
La Società ha sede in Belgio e in Italia, la società italiana licenzia un suo dipendente intimando il licenziamento redatto su carta intestata belga omettendo la specificazione del nome del legale rappresentante nonché la sua qualifica. La sottoscrizione è con firma digitale (non escludo sia il nome del legale rappresentante della soc. italiana). Nella fattispecie sopra descritta come inquadrereste il licenziamento da punto di vista della forma?

Risposta:
In tema di licenziamento, ed in particolare di requisiti formali, la Cass. 7044/2010, afferma che la scrittura d’intimazione del licenziamento, di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante. Tuttavia - in considerazione dell’attenuazione del rigore in materia di sottoscrizione, talvolta, può considerarsi valido un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell’intestazione ed in calce la denominazione dell’impresa ed il nome del titolare, trasmessa con raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con riguardo al contenuto e non alla forma. 
Alla fine, questa congerie giurisprudenziale è funzionale alla verifica della corretta e attendibile imputazione della volontà negoziale di licenziamento da parte degli organi della Società.
A mio modesto parere, la provenienza dell'atto dalla "carta intestata" della Società, e la sottoscrizione da parte di soggetto legittimato all'adozione dell'atto, anche se non menzionato nella carta intestata, è condizione sufficiente per ritenere il licenziamento ascrivibile ad una volontà dell'Impresa: compete al Lavoratore invertire l'onere della prova, inversione, però, che allo stato riteniamo molto dubbia.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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