AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




domenica 21 luglio 2013

CRONACA DI UNA RIFORMA IMPOSSIBILE: LE ASSUNZIONI A TERMINE A-CAUSALI NEL DL LAVORO

Uno degli istituti maggiormente incisi dal DL Lavoro (DL 76/2013) riguarda le assunzioni a-causali.
Chi ci segue attentamente avrà avuto modo di accorgersi che nei miei interventi non mi sono praticamente mai degnato di occuparmi di questo istituto, abbastanza estraneo al mio ambiente professionale e mai praticato. La circostanza, però, che esso di fatto costituisca uno dei punti maggiormente incisi dal DL, mi obbliga a trattarne in modo approfondito.
A cosa servirebbe tale "anomala" modalità di assunzione a termine?
In primo luogo, per evitare il computo del lavoratore a termine nella base occupazionale per l'applicazione del regime del licenziamento (con indiretto risparmio sul costo del lavoro); in secondo luogo, per creare occasioni di "inserimento" di lavoratori (attingendo evidentemente al bacino dei "disagiati) sulla scia del precedente tedesco (che però prevede tali assunzioni per un massimo di 24 mesi, doppio rispetto all'Italia).
Il DL Lavoro ha cercato di eliminare alcune restrizioni introdotte in materia dalla legge Monti-Fornero, nell'intento di liberalizzare e ampliare la portata applicativa di un istituto, sulla carta molto utile per produrre posti di lavoro. E' riuscito nell'intento il legislatore? O meglio: il legislatore ha prodotto un complesso di regole tecnicamente coerenti e congruenti con questo intentio politica?
Purtroppo, il primo bilancio che, in merito, si può trarre non è dei più confortanti; vediamo perchè.
Come noto, la l. 92/2012 aveva introdotto questa previsione con una "novella" all'art. 01 D.lgs. 368/2001: introducendo, cioè, un "comma 01-bis" al citato D.lgs., veniva previsto l'esonero dall'osservanza delle "causali tecniche, organizzative, sostitutive" per i "primi rapporti a tempo determinato" (o nelle "prime missioni" di somministrazione) per un tempo massimo fino a 12 mesi.
Va ricordata, al riguardo, la controversia insorta tra i commentatori circa la dizione "primo rapporto a tempo determinato", risolta dalla Circolare 18/2012 del Ministero del Lavoro secondo l'interpretazione più tranchantpossibile, ossia  escludendo rapporti a tempo determinato (per quanto primi) con lavoratori già assunti a tempo indeterminato, a termine (evidentemente con causale). Questo orientamento è stato confermato dal Ministero del Lavoro in sede di Vademecum (Lett. Circ. 7258/2013), il quale (Vademecum) ha provveduto a dirimere un equivoco che era insorto relativamente agli "autonomi" (cocopro, associati in partecipazione, collaboratori a Partita IVA), i quali possono beneficiare di questa modalità di assunzione, dopo che l'iniziale interpretazione, molto rigida, del Ministero ex. Circ. 18/2012, ferma nel pretendere "l'assenza di precedenti rapporti", pareva escluderli.
Il DL, però, costituisce un'occasione mancata sotto un altro aspetto. 
Da autorevoli commentatori (vedi Commentario STERN Riforma Monti-Fornero), infatti, si era osservato:

"Sarebbe auspicabile, per non precludere opportunità occupazionali a lavoratori che hanno avuto brevi esperienze lavorative con un impresa, che la norma [che si riferisce al "primo rapporto a termine", NdA] fosse interpretata, magari dal Ministero del Lavoro sollecitato da un Interpello, nel senso che precedenti rapporti di lavoro dalla durata complessiva non superiore alla metà del nuovo contratto a termine a-causale non ne impedissero la stipulazione. Sarebbe in questo modo ripreso un principio evidenziato dallo stesso Ministero del Lavoro in tema di apprendistato con Interpello nr. 08/2007, nessuna frode o precarietà selvaggia, ma nemmeno nessun ostacolo occupazionale ai lavoratori che hanno avuto la sventura di aver già lavorato brevemente con l'Azienda".

Il DL non ha recepito questo illuminato parere, lasciando sullo specifico punto sopravvivere la tranchant posizione delVademecum che di fatto, escludendo gli intermittenti dalla possibilità di beneficiare delle assunzioni a termine a-causali, ha sbarrato la strada ad ogni attenuazione della norma in questo senso. Resta da sperare che forse andrà meglio ... la prossima volta!
Il DL Lavoro provvede ad abrogare il comma 02-bis dell'art. 04 D.lgs. 368/2001, che era stato introdotto dalla l. 92/2012 quale "novella" alla disciplina sui rapporti a termine, per escludere la "proroga" dei rapporti a termine acausali.
Questa disposizione era stata variamente, ma sempre aspramente criticata, perchè la rigida formulazione dell'espressione "primo rapporto a termine" contribuiva a restringere tale possibilità di assunzione a causale (evidentissimamente eccezionale) solo al primo rapporto, escludendo in modo tranchant ogni proroga. In questo modo, si deduceva:

"Dovrebbe non essere possibile un'assunzione di 06 mesi, prorogata per altri 06".

Questa interpretazione era stata confermata dal Vademecum.
Ora, sono cambiate le cose?
I primi commentatori ritengono che l'operazione sopra esemplificata con le nuove norme sia possibile, tendendo a interpretare (contrariamente alle indicazioni a suo tempo emerse nella Circ. Min. Lav. 18/2012) il periodo massimo di 12 mesi come un termine di "franchigia", comunque frazionabile.
A scanso dei primi e più ottimistici commenti (vedi www.dplmodena.it), la prudenza è d'obbligo e, allo stato attuale delle cose, non si può escludere che l'abrogazione del divieto di improrogabilità di per sè non abbia cambiato nulla di sostanziale in punto di proroga. E questo a causa della tecnica legislativa, poco accorta nel cogliere che la pecularità e la novità della previsione avrebbe richiesto ben altro coordinamento, ben altra opera di adattamento della normativa vigente!
L'attuale testo, infatti, anche corretto dal DL Lavoro, riferisce l'assunzione acausale nel termine massimo dei 12 mesi, al "primo rapporto a tempo determinato", con ciò virtualmente escludendo la "proroga", nonostante l'abrogazione legislativa, che, nella dizione rozza ed empirica della disposizione, ben potrebbe equivalere a "secondo rapporto". Meglio sarebbe stato che il legislatore avesse modificato la norma disponendo: "Ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, comprensivo della sola proroga ai sensi dell'art. 04...".
E del resto si ha più di un motivo per dubitare che qualche effetto applicativo utile in merito possa derivare dall'applicazione della disciplina della proroga ex. art. 04 D.lgs. 368/2001: come regolarsi di fronte alla previsione che la proroga è riferita ad un massimo di 03 anni? Ci vuol poco a ritenere questa disposizione inapplicabile alla proroga a-causale che è possibile fino a 12 mesi! Ma anche a ritenere il vincolo della "compatibilità" della citata norma, con le revisioni del DL Lavoro (assunti come vincoli di ratio legis), come giustificare il silenzio dell'attuale norma sulla proroga di ogni riferimento alle assunzioni a-causali? Come giustificare questo silenzio, quando in altra sede (prosecuzione oltre il termine) il legislatore era intervenuto inserendo la specifica dell'art. 01.01-bis riferita alle assunzioni a termine acausali? Come spera un legislatore di tal fatta di poter contrastare l'eventuale Giudice che voglia nel silenzio (reale) della nuova normativa dedurre la non prorogabilità dei rapporti a termine?
A mio modesto parere, più che un'Interpello, in parte qua servirebbe una correzione del testo di legge in sede di conversione parlamentare del DL, perchè allo stato attuale la norma non è, per così dire, "in sicurezza" rispetto ad interpretazioni restrittive del Giudice! E per ricordare come espressioni legislative poco chiare possano mettere i Giudici in condizione di contrastare anche gli orientamenti interpretativi e amministrativi più consolidati si ricordi il precedente recentissimo del Tribunale di Torino, dove, smentendo la Cassazione e una consuetudine interpretativa pure largamente consolidata, il Magistrato aveva sostenuto, in nome della lettera dell'art. 10 D.lgs. 368/2001 la piena assimilazione al regime comune dei contratti a termine delle assunzioni a termine in mobilità ex. l. 223/1991 (quando da decenni i giuslavoristi erano fermi nel ritenere tali assunzioni un'ipotesi a sè stante!). Senza contare che proprio questo precedente ha indotto il legislatore a rivedere in punto di mobilità l'art. 10 cit., a mò di conferma (in forma di interpretazione autentica) di un principio che stava per essere destabilizzato in sede giurisprudenziale!
L'altro aspetto per cui si lascia commentare il DL Lavoro in punto di assunzioni a termine a-causali è la previsione (questa volta innovativa, ma tecnicamente poco pregnante) del potere regolatorio affidato alla contrattazione collettiva. Nella precedente versione dell'art.01.01-bis, era consentito alla contrattazione collettiva ampliare le previsioni di assunzioni a termine a causale, in uno stretto limite percentuale, a fronte di policy aziendali particolari (anche se abbastanza difficilmente definibili) come "lancio di un servizio innovativo" etc. Il DL lavoro sul punto è stato tranchant: ha abrogato questa previsione, sostituendola con la più ampia e inequivoca: "l'esclusione delle causali nell'assunzione a termine è consentita ... in tutte le altre ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali".
La disposizione sa di "delega in bianco" e purtroppo tende anch'essa a manifestare non poche (e gravi) lacune in punto di coordinamento: presa alla lettera, la disposizione parrebbe ammettere le assunzioni acausali anche oltre il periodo massimo di 12 mesi rimasto come previsione-base. In questi termini, la possibilità di deroga appare davvero ampia e indiscriminata, e non si può escludere possa determinare anche rilevanti problemi di incostituzionalità, se non altro in punto di possibili censure di irragionevolezza. Come ammettere cioè un simile indiscriminato potere di deroga quando il DL ha lasciato in piedi quella parte dell'art. 01 (modificata dalla Monti-Fornero) che riconosce al "rapporto a tempo indeterminato" il rango di "forma comune" di impiego della forza-lavoro? Come conciliare (e la domanda è retorica) un potere derogatorio indiscriminato che potrebbe de jure et de facto liberalizzare il rapporto a termine, quando l'ordinamento riconosce ancora al "rapporto a tempo indeterminato" il ruolo di rapporto-principe?
Deve dirsi che, su questo aspetto, il DL Lavoro è riuscito tecnicamente a fare anche peggio della legge Monti-Fornero, che, pure in forma macchinosa, astrusa e inapplicabile in concreto, aveva concepito la possibilità di deroga sindacale rispetto alle assunzioni a-causali, in modo tecnicamente più coerente e consapevole, codificando casistiche che, pure di difficile, se non impossibile verificazione, partivano dalla giusta consapevolezza che, una volta fissato il principio che l'assunzione "comune" è quella "a tempo indeterminato", l'assunzione a termine avrebbe dovuto essere di norma "causale", riservandosi (per motivi evidenti di logica coerenza) a casistiche ed evenienze particolarissime l'assunzione "a-causale" (di qui, lo sforzo legislativo nella previsione di "casi" di deroga sindacale).
Il DL Letta ignora tutto questo e non si preoccupa nemmeno di fissare un "termine esterno" per circoscrivere le assunzioni a-causali disposte in via sindacale (es. estendendo il limite normale di 12 mesi), permettendo così alla contrattazione collettiva di disporre senza limiti di causale l'assunzione a termine (restando il solo vincolo dei 36 mesi).
A questo punto, è d'oobligo una domanda: cosa vuole il legislatore? Dove vuole andare a parare?
Vuole lavorare per superare il principio generale della causalità delle assunzioni a termine (posizione che, ad esempio, si sa essere caldeggiata da ambienti di Confindustria)? Allora, avrebbe dovuto abrogare l'art. 01.01°comma come uscito dalla Monti-Fornero, ossia cancellare il principio secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato costituisce "forma comune".
Ma così non è stato, e il complesso regolatorio che residua porta con sè un grave senso di irresolutezza rispetto ai fini ultimi, che ne compromette in concreto l'efficacia liberalizzante. Le attuali norme non sono "messe in sicurezza" rispetto possibili interventi (correttivi o peggio ablativi censure di incostituzionalità) del potere giudiziario, mettendo seriamente a rischio gli intendimenti di "liberalizzazione" e promozione dell'occupazione che pure il DL si era ripromesso. 
La sensazione è che il legislatore continui a navigare a vista, magari sperando di trovare sponde sindacali per le sue aspirazioni liberalizzatrici dei contratti a termine, ma senza andare oltre un assemblaggio politico-legislativo assai confuso e nebuloso.
Ed è al riguardo molto significativo considerare che di questa previsione di cui all'art. 01-01-bis lett.b) D.lgs. 368/2001, il DL avrebbe potuto benissimo fare a meno, potendo lo stesso effetto derogatorio scaturire in sede sindacale-aziendale dalle "intese di scopo" ex. art. 08 DL 138/2011 che pure investono anche la regolazione dei rapporti a termine e che già erano in grado di disporre assunzioni "a causali" (viceversa, impedita dalla riforma Monti-Fornero che, concettualmente più coerente, aveva ammesso in materia intese aziendali solo "in via delegata" con chiara volontà di "sterilizzare" sul punto la portata potenzialmente "liberalizzante" dell'art. 08 cit.).

Ma se quest'ultima circostanza si lascia ulteriormente apprezzare come conferma della sciatteria tecnica, essa però è assai significativa dell'intendimento politico del legislatore: sperare che sia il mondo sindacale a "lanciare il cuore oltre l'ostacolo", ad arrivare ad una liberalizzazione che per il legislatore e la politica appare veramente impari.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Nessun commento:

Posta un commento