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sabato 6 luglio 2013

DETASSAZIONE E ACCORDI DI PRODUTTIVITA' PREGRESSI: NOI L'AVEVAMO DETTO!

Nel post http://costidellavoro.blogspot.it/search?q=detassazione, abbiamo valutato come si debba applicare la nuova disciplina della detassazione (Dpcm 22/02/2013) ai casi di contrattazione di produttività aziendale, pregressi, anche di molto (nel caso considerato, si parlava di un accordo di produttività riferito al 2005).
In questo post, abbiamo espresso il parere secondo cui, per consentire la fruizione della detassazione, tale contrattualistica debba essere oggetto di deposito e di auto-dichiarazione. 
Sul tema, è intervenuto in questi giorni Interpello Min. Lav. 21/2013 (01/07) che ha confermato questo assunto.
Si legga il seguente passo:

"Quanto alla questione concernente l’applicazione della agevolazione fiscale “anche a patti aziendali precedenti all’emanazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e risalenti nel tempo (…)” la circ. n. 15/2013 ha già chiarito che “per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M., sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno”.
In sostanza, in relazione a contratti aziendali – ed eventualmente a contratti territoriali –“pregressi” ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione in esame a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei citati contratti con le previsioni del D.P.C.M. Ciò vale anche per i contratti “che non abbiano istituito veri e propri premi di produttività o di rendimento, basati sul raggiungimento di obiettivi prefissati”, fermo restando che al loro interno siano comunque presenti altre misure che siano risultate e che tuttora risultino idonee a “sollecitare” una maggiore efficientazione aziendale (non sembrano pertanto del tutto in linea con il nuovo quadro normativo quelle pattuizioni che, senza determinare alcuna modifica all’organizzazione degli orari derivante dal CCNL applicato in azienda, si siano limitate ad introdurre mere maggiorazioni di compensi previsti da tale fonte).
In tali casi pertanto, come chiarisce in parte la circ. n. 15/2013, è quindi determinante la coerenza dei contenuti di quei patti con le finalità individuate dal D.P.C.M.; è per tale motivo che occorre che l’autodichiarazione faccia riferimento alla conformità tra i “vecchi” contratti e la nuova disciplina".

Studio Landi Francesco
Ferrara
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