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mercoledì 24 luglio 2013

I PLANTARI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO-UN CASO

Quesito:
In una Struttura assistenziale privata, il Medico competente per la Sicurezza del lavoro, dopo aver visitato alcune Dipendenti, ha prescritto loro l'uso di plantari a sostegno della volta plantare.
Chi deve sostenerne il costo di acquisto? L’Azienda o il Lavoratore?

Risposta:
E' stretto dovere del Datore di Lavoro provvedere ai dispositivi di protezione individuale, in quanto prescritti dal Medico competente della Struttura per la Salute e la Sicurezza del personale, anche per specifiche e singolari problematiche (come i plantari, nel caso specifico).
In questo senso, depone l'art. 18 D.lgs. 81/2008 lett. d) (da leggersi in combinato disposto con l'art. 77), il quale dispone:

"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: ...
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente".

Per completezza di informazione, si coglie l'occasione di precisare che, con "dispositivo di protezione individuale" (art. 74) si intende:

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (1);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

La violazione di tale obbligo determina lievi sanzioni amministrative.
Ma anche a prescindere dalle sanzioni, che l'acquisto dei dispositivi sia onere economico a carico del Datore è circostanza che si deduce pacificamente scorrendo anche l'art. 2087 del Codice Civile, il quale, determinando a carico del Datore di Lavoro, la piena responsabilità per la Sicurezza dei lavoratori subordinati, include senza possibilità alcuna di dubbio ed equivoco l'imputazione dei relativi oneri di spesa per la Sicurezza.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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