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mercoledì 24 luglio 2013

IL LAVORO A TERMINE E NUOVI PERIODI DI INTERRUZIONI

Con il DL lavoro vengono pienamente ripristinati i termini di interruzione tra un rapporto a termine e l'altro previgenti alla Monti-Fornero.
Dal 28/06/2013, cioè, i rapporti a termine, per evitare l'automatica conversione a tempo indeterminato, dovranno sottostare a periodi di interruzione pari a 10 gg. (rapporti con meno di 06 mesi) e 20 gg. (rapporti più di 06 mesi).
La riforma, però, non è esente da dubbi e oscurità tali da rendere la normativa, in difetto di istruzioni ministeriali, di difficile decifrazione e da rendere oltremodo problematico per l'operatore adottare interpretazioni coerenti e pacifiche.
Allo stato, infatti, appare quantomai problematica (quanto ad effetti pratici) la previsione della norma (art. 07.01 lett. c) num. 03 DL Lavoro) dove si dice:

"Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 04-ter [art. 05 D.lgs. 368/2001, Nota nostra]".

Presa alla lettera, parrebbe che la disciplina dei 10-20 gg. sia esclusa tout court per le attività stagionali e per le altre attività individuabili dalla contrattazione collettiva "anche aziendale", che, in ipotesi, parrebbero assumere a termine, anche con intervalli di pochi o addirittura nessun giorno.
Un simile assetto determina evidenti e conclamati problemi di giustificazione costituzionale: come giustificare, ad esempio, questa deroga con la circostanza che la continuazione tout court del rapporto a termine, salvi i periodi di "tolleranza", determina automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato? Il pericolo che la norma possa cadere in giudizio avanti la Consulta è alto.
A riprova, comunque, della complessità del quadro normativo impresso dal DL Lavoro, non si può fare a meno di notare come, allo stato, non è possibile escludere un'interpretazione alternativa e meno radicale: ossia che il legislatore abbia previsto la non estensione dell'art. 07 cit. alle "attività stagionali" e delle "altre attività", per motivi di puro coordinamento formale, dato che per queste tipologie di rapporti il termine di 20-30 gg. era già stato ripristinato dalla l. 134/2012 (art. 46-bis DL Sviluppo 1). In questo senso, la modifica potrebbe essere interpretata come mero restylingformale, e l'unico assestamento di rilievo starebbe nell'abilitazione piena della contrattazione aziendale quale fonte regolatrice del rapporto. E si coglie l'occasione di notare, per inciso, che questa interpretazione (pure molto conservatrice...) potrebbe essere preferita in quanto costituzionalmente più conforme e coerente.
Tali sono le ambiguità e i caratteri problematici della norma; questa circostanza deve invitare alla prudenza imprese e operatori, prima di raccomandare di percorrere questa strada.

Per questi motivi, è opportuno che sul punto si consolidi un'interpretazione ministeriale, anche per le potenziali e non irrilevanti ricadute in termini di illegittimità costituzionale della norma ).

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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