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mercoledì 17 luglio 2013

RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI INPS: LE NUOVE REGOLE


Per fronteggiare la scarsa liquidità finanziaria delle imprese, che si ripercuote inevitabilmente sulla regolarità di pagamento, è stato approvato in data 9 maggio 2013 il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi, che ad oggi risulta l’unico riferimento normativo in materia.
Quest’ultimo regola il procedimento amministrativo con il quale dovranno essere gestite le istanze di pagamento in forma dilazionata.
Affinché il contribuente possa ottenere il pagamento in forma dilazionata delle proprie partite a debito dovrà presentare un’unica domanda, comprensiva di tutti i debiti contributivi accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.
La normativa sottolinea che per “debiti contributivi in fase amministrativa” s’intendono i crediti vantati da tutte le Gestioni amministrate dall’Inps incluse, a partire da gennaio 2012, quelle di Indap e Enpals.
Le rateazioni di tali debiti possono esser concesse per un massimo di 24 mesi, termine estendibile, previa richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fino a 36 rate; in casi particolari quest’ultimo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, può dilazionarlo fino a 60 mensilità.
La domanda sarà necessariamente presentata in via telematica e il contribuente dovrà indicare sia l’importo complessivo del debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate, sulla base delle quali verrà calcolato il piano di ammortamento.
Le partite oggetto di rateazione potranno inoltre essere integrate con quelle delle quali si sia avuta conoscenza in un momento successivo rispetto all’emissione del piano stesso.
Il parziale o mancato pagamento della prima rata entro il termine prestabilito avrà come effetto l’annullamento del piano emesso e questo precluderà al contribuente la possibilità di richiedere una nuova istanza di rateazione.
Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporterà invece l’immediata revocadella rateazione accordata e i residui crediti saranno richiesti al contribuente mediante Avviso di Addebito.

Per maggiori dettagli in merito alla procedura da adottare si rimanda alla Circolare n.108 del 12/07/2013.

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