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martedì 2 luglio 2013

TIROCINI, UN INTERPELLO CHE NON CHIARISCE

Ci teniamo a raccomandare massima attenzione alle Aziende che avessero in animo di costituire rapporti di tirocinio non curriculare.
L'attuale fase è una fase contrassegnata dal caos normativo: a seguito della sentenza 287/2012 della Corte Costituzionale, in assenza di regolamentazione regionale, appare davvero difficile istituire un tirocinio.
In questo quadro, lo stesso Interpello 20/2013 del Ministero del Lavoro, invece di contribuire alla chiarezza, sembra portare acqua al "partito" del caos.
Vediamo insieme perchè.
Nell'Interpello nr. 20/2013, il Ministero del Lavoro ha preso posizione relativamente ad una fattispecie effettivamente bisognosa di specifiche e chiarimenti, la normativa applicabile ai tirocini svolti nell'ambito delle Ambasciate.
Tralasciamo la specifica trattazione del caso, e dirigiamoci subito nell'esame della regula iuris enunciata dal Ministero, per il caso di ritenuta applicazione della normativa giuslavoristica interna sui tirocini:

In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto 
ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998), così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di tirocini “atipici”.

Nei fatti, il Ministero pare determinare la ripresa all'interno dell'ordinamento italiano di norme come l'art. 11 DL 138/2011 e l'art. 18 l. 196/1997, che in un certo senso erano state "espulse" dalla Corte Costituzionale, che aveva riconosciuto in materia di tirocini non curriculari la competenza esclusiva delle Regioni.
Come dire: la norma "espulsa" dalla Consulta, uscita dalla porta, ritorna dalla finestra!
E' un modus agendi molto opinabile, che presenta alcuni seri profili di criticità (e forse anche di illegittimità) almeno sotto due punti di vista:

a) Innanzitutto, si lascia apprezzare la non esattezza e appropriatezza del rinvio all'Interpello 07/2010, sui cd "tirocini atipici", come "norma suppletiva" per l'individuazione della disciplina applicabile di deafult, ossia in assenza a regolamentazione regionale. Tale atto, infatti, si riferiva a tirocini a tirocini abilitati da ONLUS etc. a favore di soggetti bisognosi di interventi terapeutici e reinserimento sociale: presupposti che non paiono, almeno prima facie, congruenti con l'ipotesi normale dei cd "tirocini curriculari";
b) In secondo luogo, l'Interpello ministeriale non pare proprio sincrono con le Linee Guida approvate presso la Conferenza Stato-Regioni il 24/01/2013, che, al par. 14, vincola gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro ad agire, solo dopo che le singole Regioni avranno recepito le Linee Guida. Il che pare presupporre l'esistenza, prima del recepimento delle Linee nelle leggi regionali, di un autentico "vuoto normativo", che parrebbe determinare la preclusione assoluta all'attivazione dei tirocini.

Per altro, la risoluzione di ogni dubbio è resa difficile dall'assenza di una chiara indicazione di diritto transitorio da parte della l. 92/2012; con questo, abbiamo più di un motivo per dubitare che l'indicazione ministeriale possa valere come pacifico diritto transitorio medio tempore, dato che le soluzioni ivi adottate appaiono del tutto "extra-vaganti" rispetto alle Linee Guida.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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