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martedì 20 agosto 2013

ANCORA SULLA TESTIMONIANZA DEL DIPENDENTE E SUL TRATTAMENTO IN BUSTA PAGA- IL QUESITO DI UN LETTORE

In merito al post pubblicato oggi http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/il-dipendente-chiamato-testimoniare-in.html, una cortesissima Collega mi ha inviato le puntuali e coerenti osservazioni che seguono.
Pubblico intervento e risposta, credendo di fare cosa utile ai fini dell'approfondimento di un tema (il trattamento della testimonianza del Dipendente), su cui non mi consta esservi giurisprudenza o prassi sviluppata almeno nel settore privato.

Messaggio:
Scusa, ma io ritengo che il titolo dell'assenza rilevi, come giustamente hai osservato anche tu, ai fini di poter ritenere l'assenza "giustificata".
Sul fatto di ritenerla retribuita a completo carico del datore di lavoro, io propenderei in tal senso solamente nel caso in cui il dipendente sia stato chiamato per conto dell'azienda e per fatti riconducibili all'azienda e non per fatti e/o eventi strettamente personali.
In quest'ultimo caso, a mio modesto parere, il dipendente godrà di un permesso retribuito tra quelli a sua disposizione dal ccnl di appartenenza.
Buon lavoro

Risposta al Messaggio:
Mi fa molto piacere confrontarmi con questa domanda.
La Sua posizione è molto coerente dal punto di vista civilistico e contrattuale.
Se ho ben capito, però, non siamo molto distanti: dire che il giorno è retribuito o dire che è coperto da permessi, tipo ROL (da quello che ho capito dalle Sue parole) è considerare in ogni modo retribuito il permesso: direttamente nel primo caso, indirettamente nel secondo. E' vero che la questione si stempera dal punto di vista pratico.
Come è evidente che il Lavoratore dovrà preavvisare, pena il diritto del Datore ad applicare adeguate sanzioni disciplinari ...
A me interessava fissare un principio un punto di diritto.
A mio modesto avviso, cioè, i principi che regolano la retribuzione del Datore di Lavoro e le condizioni di ripartizione del rischio da assenza del Lavoratore devono essere integrati con le "garanzie" disposte per il teste dal Codice di Procedura Penale (e parzialmente civile) che tutelano la massima "serenità" del teste. In nome di questo principio, coerentemente, molte disposizioni del Comparto Pubblico, dichiarano "retribuibile" l'assenza nel giorno della testimonianza del Dipendente.
Un principio che, pure dove non enunciato, riterrei prudente e coerente presupporre in ogni ambito, proprio per l'implicazione "pubblica" della testimonianza.
Viceversa, perdere un giorno di retribuzione (e dico "perdere", senza nemmeno il succedaneo dei permessi) può incidere sulla "non serenità" del teste, specie in processi delicati ...

In ogni caso, questa soluzione la preferisco come opportuna perchè mette il Datore in condizione di maggiore tranquillità da possibili contestazioni Avvocatizie di possibile "condizionamento", "subornazione" del teste etc. Laddove invece, se non paga il Dipendente, può essere più facilmente attaccato ...

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