AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 22 agosto 2013

DIPENDENTE IN UFFICIO CON LOOK STRAVAGANTE? LICENZIATO!

Proponiamo la seguente nota giuridica tratta dal Portale La legge per tutti:
http://www.laleggepertutti.it/34769_si-al-licenziamento-del-lavoratore-con-abbigliamento-stravagante
Sulla materia torneremo per verificarne le ricadute procedurali con riguardo alle tutele giurisdizionali contro il licenziamento di cui all'art. 18 l. 300/1970, come riformato dalla l. 92/2012.

Non si può considerare discriminatorio, e quindi è pienamente legittimo, il licenziamento inflitto dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia solito vestire con un abbigliamento stravagante: ciò a condizione che il lavoratore svolga una attività a stretto contatto con il pubblico (nel caso in questione, si trattava di un centro estetico), in un contesto lavorativo “in cui l’immagine, o meglio la particolare idea di immagine, per come voluta e costruita dal datore di lavoro, per insindacabile scelta aziendale, abbia un suo particolare rilievo”.   È quanto stabilito dal Tribunale di Bari, in una recente ordinanza [1]. Il look del lavoratore deve essere sempre compatibile con il contesto lavorativo scelto dall’imprenditore: non si può pertanto considerare discriminatoria la volontà del datore che imponga un determinato abbigliamento consono all’attività e alle scelte dell’azienda, specie se la prestazione lavorativa viene effettuata a contatto con il pubblico.   In generale, il licenziamento è discriminatorio (e quindi illegittimo) ogni qual volta derivi da una ritorsione del datore di lavoro contro un comportamento del dipendente considerato lecito dalla legge.  Tuttavia, non può essere considerato illecito e discriminatorio imporre al lavoratore un look consono al contesto lavorativo: ciò in quanto, “anche nell’ambito delle discriminazioni classiche, sono consentite deroghe al divieto antidiscriminatorio.   - See more at: http://www.laleggepertutti.it/34769_si-al-licenziamento-del-lavoratore-con-abbigliamento-stravagante#sthash.ua2NeJEt.dpuf

Nessun commento:

Posta un commento