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lunedì 19 agosto 2013

LA TRASFERTA DEL RUMENO IN FERIE (IN ROMANIA)

Quesito:
Un Rumeno, Dipendente di Ditta Individuale in Italia, torna in Romania in ferie. Deve chiedere il PD DA1 INAIL? Grazie.

Risposta:
No, se lo spostamento è per ferie e non per lavoro.
L'occasione è comunque gradita per un riepilogo generale della normativa di interesse.
Nei casi di spostamento del cittadino UE da uno Stato UE ad un altro Stato UE, le regole applicabili sono riconducibili a due grandi famiglie:

a) D.lgs. 30/2007 relativa allo "libertà di stabilimento", con disposizioni relative all'anagrafica, assicurazione sanitaria etc.;
b)  D.lgs. 38/2000 e altra normativa di Sicurezza Sociale UE (es. Reg. 1431/1971 etc.) che disciplina il "distacco" dei lavoratori da uno Stato UE all'altro, agli specifici fini della Sicurezza Sociale e del coordinamento delle attività degli Istituti di Previdenza/Sicurezza.

A ns. modesto avviso (ma in questo senso si ritrova il parere conforme http://www.studiocerbone.com/inail-nota-11-luglio-2013-modulistica-comunitaria-pd-da1/), le disposizioni contenute nella Nota INAIL 11/07/2013 vanno ricondotte all'ipotesi sub-b), come disposizione attinente alla Sicurezza Sociale del Lavoro. Ove cioè si realizzi un distacco di lavoratori verso uno Stato UE diverso da quello dove sia incardinata la stabile competenza di un Istituto di Previdenza/Sicurezza Sociale (INPS, INAIL), lì serve il certificato PD-DA1 e le procedure lì descritte.
Senza fare ulteriori "pandette", non ci pare proprio che possa ricondursi a questa ipotesi, la situazione del Signore da Lei citato, che intende spostarsi dall'Italia alla Romania, per ferie, ossia per motivi non attinenti al lavoro, e che non riguardano il proprio personale impiegato in Azienda.
In questo caso, la Sua posizione sarà da regolarsi con le disposizioni generali del D.lgs. 30/2007 relative al cd "diritto di soggiorno" e la normativa applicabile varierà a seconda della durata del soggiorno.

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