AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




sabato 24 agosto 2013

LAVORO A CHIAMATA NEL TURISMO, QUALE INTERPRETAZIONE AL DL LAVORO (LEGGE DI CONVERSIONE)?

Quesito:
Sono un Imprenditore che opera nel settore Turistico e ho letto che il DL Lavoro ha previsto novità. Vorrei sapere in cosa consistono queste novità. Inoltre, mi può, in particolare, spiegare cosa si intende per "settore Turistico" e come il DL individua le imprese interessate? Grazie.

Risposta:
Come anticipato in altri post, il DL lavoro ha introdotto per i contratti a chiamati una generale limitazione nell'utilizzo, che consiste in non più di 400 giornate in un triennio. Da questa regola, il Parlamento, in sede di conversione, ha esentato i Settori dei Pubblici Esercizi, Spettacolo e Turismo.
Cosa si intenda per "Turismo" il DL non lo spiega, cosìcchè siamo costretti a ritenere che il legislatore ne abbia presupposto la nozione. Quale?
Al settore Turismo era stata dedicata una specifica Circolare dal Ministero del Lavoro la numero 34/2010, che prevedeva un paragrafo per il lavoro intermittente: in questo senso, la disposizione di legge va inteso ratione materiae alle materie di questa Circolare.
Ai fini della specifica individuazione della "imprese turistiche", in assenza di chiara definizione di cui alla Circolare, il riferimento più ovvio e obbligato è quello alla legge-quadro del Settore Turismo (l. 135/2001). Ai sensi dell'art. 07 della citata legge, devono considerarsi "imprese turistiche":

“.... quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turatici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”. 

Riteniamo questo riferimento alla legge-quadro (visto anche il silenzio delle disposizioni ministeriali più antecedenti: vedi Circ. 34/2010) il più prudente e coerente, visto e considerato che la legge-quadro è animata dall'intenzione di applicare norme uniformi alla Pubblica Amministrazione relativamente al settore Turismo.
Si attendono delucidazioni ministeriali.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB 



Nessun commento:

Posta un commento