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lunedì 5 agosto 2013

L'ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTOTRASPORTATORI, UN CASO

Quesito:
Cosa si intende per "periodo di guida" nella normativa sull'Autotrasporto? E in cosa si differenzia dalla nozione di "orario di lavoro"? Grazie.

Risposta:
Premesso che la disciplina di riferimento, contenuta nel Reg. CE 561/2006 e richiamata nel Ns. Codice della StradaD.lgs. 285/92 ex. art. 174 (come modificato ex. art. 30.01°comma l. 120/2010), si applica ai conducenti di mezzi adibiti al trasporto su strada di merci e viaggiatori di peso oltre 3.5 tonnellate e con un numero di passeggeri superiore a 09 (escluso i mezzi delle forze armate, medici e gli altri mezzi elencati ex. art. 03 Reg., che effettuano trasporti in territorio UE (anche mezzi di trasporto di paesi terzi), per "periodo di guida", ai sensi dell'art. 02.02°comma Reg. cit., si intende il periodo di guida complessivo (interrotto o frammentato), facente capo ad un Conducente, che intercorre tra un periodo di riposo o interruzione, fino al successivo periodo di riposo o interruzione. 
Viceversa, l'art. 03 lett. a) D.lgs. 234/2007 definisce "orario di lavoro" il periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro, durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del Datore di Lavoro ed esercita le sue funzioni e attività". Tale periodo comprende:

a) Il tempo dedicato a tutte le operazioni di auto-trasporto (guida, carico, scarico, supervisione, salita e discesa passeggeri, pulizia, manutenzione tecnica del veicolo);
b) I periodi di tempo, durante il quale il il Lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo (cd tempi di presenza a disposizione, es. periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile).
Interruzioni alla guida (art. 07 Reg. 561/2006), riposi intermedi (art. 05 D.lgs. 234/2007) e i tempi di disponibilità (ex. art. 03 lett. b) durante i quali il lavoratore, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate)  non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
A seguito degli ultimi interventi normativi, le definizioni tendono ad armonizzarsi o per lo meno a non sovrapporsi artificiosamente come succedeva non di rado, in passato. Questo non toglie che la normativa debba andare gestita con attenzione, onde evitare abusi. 
In ogni caso, la particolarità della disciplina oraria dell'Autotrasporto risiede nella sua applicabilità anche ai lavoratori autonomi, usualmente non riconducibili ad una disciplina oraria, ma che, nel caso specifico, vi vengono indirettamente ricondotti tramite l'istituto del "periodo di guida", che regola il tempo di permanenza per strada con relativi riposi etc. anche per i controlli più stringenti relativi a cronotachigrafi etc.
E' importante, a questo fine, per valutare la durata massima di orario giornaliero del "lavoratore mobile", distinguere il periodo di "interruzione" (che è speciale ai fini della normativa dell'autotrasporto) con il periodo di "riposo giornaliero" che è mutuato dalla previsione generale ex. art. 07 D.lgs. 66/2003. In modo analogo ai lavoratori comuni, l'Autotrasportatore deve osservare un periodo di riposo giornaliero di 11 ore (ipotesi cd "regolare"). Entro questo periodo, però, il Lavoratore mobile non deve aver guidato ininterrottamente. L'art. 07 Reg. CE 561/06 prevede che, ogni 04h e 30 minuti, il medesimo Conducente debba osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi. Se dopo 04h e 30 minuti di viaggio, il Conducente interrompe il lavoro e attende ad "altre mansioni", questo periodo si considera "orario di lavoro" a tutti gli effetti e non assorbe il periodo nel quale egli mantiene il diritto all'interruzione (che gli spetta in altro momento). Viceversa, se effettua periodi di riposo giornaliero, questi assorbono la pausa. E' evidente che quest'ultima è l'ipotesi organizzativa più fluida dal punto di vista gestionale ed operativo ed è chiaramente incentivata dalla legge.

Dr. Giorgio Frabetti-Studio Landi

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