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giovedì 22 agosto 2013

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI: AL PROFESSIONISTA SOLO LO SCONTO DEL 50% (ASSUNZIONE DISOCCUPATI L. 407/1990)


Lo sgravio contributivo al 100% è riservato alle sole imprese. Ne sono quindi esclusi i professionisti che potranno beneficiare della legge 407/90 nella misura del 50 per cento. A precisarlo la Cassazione con la sentenza n. 18710 depositata lo scorso 6 agosto.

Nei fatti un ragioniere commercialista si vede negare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore disoccupato di lunga durata. Proposto ricorso al Tribunale e alla Corte di appello, i giudici del merito non accolgono le ragioni del professionista poiché in giudizio non è stato dimostrato che l'attività svolta avesse le caratteristiche di un impresa, secondo quanto affermato dalle norme comunitarie e dalla Corte di giustizia europea. In sostanza, affermano i magistrati, l'articolo 8 comma 9 della legge 407/1990 prevede due ipotesi.

La prima, con l'abbattimento al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi, riservata a tutti i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di uguale durata. La seconda, con lo sgravio totale per 36 mesi, alle imprese operanti nel Mezzogiorno o alle imprese artigiane che assumono i medesimi soggetti.

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