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giovedì 19 settembre 2013

ASSUNZIONI UNDER 30 SPETTANTI ANCHE AGLI APPRENDISTI E PART TIME: COSì NEL PARERE DELL'INPS (E ALTRE CONTRATTUALISTICHE)

Chi ci ha seguiti nei primi commenti sviluppati sull'agevolazione per l'assunzione di disoccupati under 30 (art. 01 Dl 76/2013) ci ha certamente seguiti in alcuni temi:

1) L'estensione del beneficio agli apprendisti (vedi Ns. post: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/agevolazioni-assunzioni-giovani.html;http://costidellavoro.blogspot.it/2013_08_01_archive.html): negata nel Ns. post, in dissenso con l'opinione di chi la ammetteva per l'assimilazione dell'apprendistato al "lavoro a tempo indeterminato" operata dall'art. 01 D.lgs. 167/2011, il quesito è stato sciolto positivamente dall'INPS, dettando modalità peculiari di gestione finanziaria del beneficio:

Estratto Circolare INPS: "L’incentivo spetta per l’assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto (...) In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale)".

2) L'estensione del beneficio al part time (vedi Ns. post: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/agevolazione-assunzione-giovani-anche.html).
Ammessa con alcune riserve, relative al condizionamento del minimale, tale, secondo Noi da imporre un limite orario implicito, la Circolare INPS si limita a precisare:

"L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale."

Quanto alla gestione finanziaria del beneficio, l'INPS parrebbe ammettere un riproporzionamento orario. In questi termini, la questione del "minimale" pare aperta, dubitandosi cioè che l'INPS sia disposta a sgravare una retribuzione solo virtuale perchè frutto di revisioni sul "minimale INPS" (la conferma in questo senso potrebbe venire implicitamente dall'esclusione del "lavoro ripartito", ma soprattutto del "lavoro a chiamata" cui, come noto, queste limitazione del minimale sulla contribuzione non si applicano).

3) L'estensione del beneficio al lavoro a chiamata (vedi Ns. post.http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/lavoro-intermittente-si-applicano-le.html).
La Circolare ne conferma l'esclusione, insieme al lavoro ripartito:

"In considerazione della circostanza che – come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 1, del
dl 76/2013 e in conformità con l’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008, cui il
decreto legge rinvia – l’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile, l’incentivo non
spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito".

A margine, si ricorda che il beneficio è ammesso anche per i lavoratori subordinati di cooperativa, nonchè alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.
L'INPS ha confermato l'esclusione del beneficio dei domestici, ampiamente evidente nel testo di legge (vedi Ns. post.: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/agevolazione-assunzione-giovani-e-per-i.html).

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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