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mercoledì 18 settembre 2013

CIGO IN DEROGA: QUALI PROROGHE NEL 2013 (EMILIA ROMAGNA)

Quesito:
Un'impresa si trova nella necessità di accedere per la terza volta alla CIGO in deroga.
E' possibile optare per una terza proroga senza soluzione di continuità?

Risposta:
Costruiamo una credibile ed efficace "mappatura" delle disposizioni applicabili.
In caso di CIGO normale, sarebbe applicabile l'art. 06 l. 164/75.
Facendo applicazione di tale articolo, l'impresa dovrebbe pur sempre osservare, in questo specifico caso, la normativa ordinaria che prevede per periodi consecutivi, un periodo massimo fino a 03 mesi con proroghe trimestrali (eccezionali) fino ad un massimo di 12 mesi (52 settimane),e , in caso di periodi non consecutivi, il limite massimo di 12 mesi in 02 anni.

Siamo però in presenza di intervento di CIG in deroga, il cui ambito di applicazione è regolato in questo modo:

a) Fino al 31/12/2012, dall'art. 07-ter DL 05/2009 conv. in l. 33/2009, e successive proroghe (da ultimo art.33.21°comma l. 183/2011);
b) Dal 01/01/2013, dall'art. 02 64-66°comma l. 92/2012.

Si deve tener conto che questo specifico caso si trova "a cavallo" di questi due regimi: per le "CIG" disposte prima del 31/12/2012, si applica la disciplina ex. art. 07-ter DL 05/2009, per quelle successive la disciplina ex. art. 02.66°comma l. 92/2012.
Bisogna altresì tener conto delle disposizioni emanate a livello regionale. Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna dispone al punto 07 della Delibera 261/2013 (attuativa dell'intesa Stato-Regione che ha recepito la normativa sugli "ammortizzatori in deroga") quanto segue:

"7. Trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga.

I trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga sono concessi in caso di temporanee cadute di ordinativi, di committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità di riduzione di programmi produttivi o di attività.
Sono privilegiate soluzioni di riduzione dei programmi produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva tra i dipendenti interessati.
L’intervento ha durata non superiore a sei mesi, a copertura di massimo novanta giornate lavorative, anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione.
Gli interventi non dovranno di norma determinare una sospensione totale e continuativa dell’attività per più di 30 giornate.
Il trattamento in deroga non può essere autorizzato per un periodo superiore a dodici mesi nel corso della stessa annualità".

Siamo del parere che questa disposizione si applichi all'Azienda che intenda "prorogare" la CIG anche per il 2013: anche perchè la parte di legge 92/2012 dove viene ammessa questa "proroga" di ammortizzatori sociali precedentemente concessi, dispone che le proroghe siano comunque disposte nell'osservanza del comma 64 dell'art.02, che costituisce la cornice regolatoria a regime per gli anni 2013-2016. In caso di proroghe, i trattamenti sono automaticamente ridotti per effetto del disposto ex. art. 02.66°comma l. 92/2012: 10%-prima proroga, 30% seconda proroga, 40% proroghe successive.

La Regione Emilia Romagna in ogni caso ha stabilito limitazioni molto rigorose per le Aziende che abbiano richiesto CIG a zero ore stabilendo quanto segue (Del. 261/2013):

11. Condizioni di concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga,nell’anno 2013.

Non saranno comunque concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in deroga nel corso del 2013 ai datori di lavoro che a far data dal 1 gennaio 2009 abbiano avuto accesso ai medesimi per un periodo superiore a trentasei mesi, sospendendo continuativamente dal lavoro tutti i dipendenti a zero ore. Il suddetto calcolo verrà effettuato sul reale utilizzo della CIG in deroga e non sulla base del trattamento in deroga richiesto a preventivo".

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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