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venerdì 20 settembre 2013

COCOPRO PER RICERCA SCIENTIFICA

Le "collaborazioni coordinate e continuative" adottate con la "modulazione a progetto", se aventi per oggetto attività di ricerca scientifica, sono prorogabili automaticamente, ove venga determinato l'ampliamento del "progetto di ricerca".
E' questo l'inserimento più nuovo operato (per altro in sede di conversione parlamentare) dal DL Lavoro, che, a tuttoggi, non è stato chiarito in modo soddisfaciente.
Non è stato chiarito, cioè, a cosa serva una disposizione di tutela/riconoscimento di questa figura di collaborazione, quando una "cocopro intellettuale" come questa potrebbe già essere protetta dalla scudo dell'art. 69 D.lgs. 276/03 che salva le cocopro comportanti spendita di "conoscenze teoriche di grado elevato": e come dubitare che l'attività del ricercatore scientifico non sia tale?
E' più probabile che il legislatore non abbia inteso tutelare direttamente il "ricercatore" in quanto tale (figura appunto già tutelata ex. art. 69 D.lgs. 276/03), ma le attività collaterali e connesse a progetti di ricerca, di cui la legge finisce per consentire il "rinnovo" automatico, in presenza di ampliamenti dei temi di ricerca o proroghe del "progetto di ricerca medesimo".
Se fosse questa la definitiva interpretazione del disposto, avremmo una norma che "scuda" prestazioni di cocopro "marginale", ieri tutelabili con l'esile formula del "programma/fase" (poi abolito dalla legge 92/2012).
Ma sul punto occorre aspettare l'interpretazione definitiva del Ministero del Lavoro.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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