AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 4 settembre 2013

CONDONO ASSOCIATI, NESSUN RIFLESSO SUGLI ACCERTAMENTI FISCALI

Quesito:
Cosa intende esattamente l'art. 07-bis DL Lavoro quando "condona" le infrazioni fiscali del Datore di Lavoro connesse all'Associazione in partecipazione irregolare? Che ne è del "condono" sull'accertamento analitico-induttivo che sia stato compito dall'Agenzia delle Entrate?

Risposta:
Per quanto riguarda i riflessi sugli accertamenti fiscali analitico-induttivo, occorre considerare passaggio dell'art.07-bis ultimo comma da Lei citato:

"Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta. (...) L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma".

La norma sembra disciplinare due ordini di fattispecie:
- sugli "illeciti", ossia sulle sanzioni derivanti da maggiore pretesa fiscale (es. dichiarazione infedele, mancata dichiarazione etc.) il condono è totale. Siccome la norma parla di "illeciti" senza distinguere quelli amministrativi e quelli penali, c'è da concludere che il "condono" riguardi sia le sanzioni amministrative sia quelle penali;
- sulle conseguenze reddituali, la sanatoria non scende. Si consideri che la norma, a differenza della "sanatoria" delle cococo della l. 296/2006 non dispone alcuna efficacia preclusiva sugli accertamenti fiscali. Quindi, il Fisco resta libero di considerare, ai fini della stima globale del reddito (tipicamente "induttivo", ma anche "analitico-induttivo"), l'associazione "sanata" come "costo da lavoro subordinato" e trarne le conseguenze in materia di maggiore imponibile eventualmente evaso. E questo anche in caso di sanatoria ex. art. 07-bis. Lo stesso articolo determina il "condono" (come si legge nell'ultimo comma) per le "pretese contributive" (INPS), le pretese "assicurative", tacendo sulle "pretese fiscali" che, nel silenzio della norma, si devono presupporre integre.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Nessun commento:

Posta un commento