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sabato 14 settembre 2013

CONGEDI ORARI: AL CONIUGE CHE VA IN CONGEDO SI DETRAGGONO LE ORE DEL CONGEDO GODUTO DALL'ALTRO?

Quesito:
Mi sorge un dubbio, relativamente ai "congedi orari" legge 228/2012. Se la Lavoratrice madre aveva deciso di stare 03 mesi in congedo e contemporaneamente suo marito decide di avvalersi del "congedo a ore", che ne è della madre? Deve rinunciare alla quota-parte di congedo corrispondente alle ore del Padre?

Risposta:
Premesso che è impossibile dedurre conseguenze operative sui "congedi orari" dato che difetta la normativa collettiva di attuazione, a titolo di pura discussione teorica (non infruttuosa) riteniamo di poter dire, allo stato, non essere possibile una "decurtazione" dei giorni-ore di congedo della Lavoratrice madre, in corrispondenza dei giorni-ore decisi eventualmente dal padre. 
Si consideri che attualmente (se non verranno introdotte specifiche dalla normativa collettiva), la norma di riferimento è l'art. 32 D.lgs. 151/2001 che non subordina il "congedo orario" del padre alla rinuncia del "tempo-congedo" corrispondente della madre (come invece mostra di fare l'art. 01.03°comma dm 22/12/2012). 
Viceversa, secondo lo schema dell'art. 32 D.lgs. 151/2001, il limite di congedo deve intendersi complessivamente in 10 mesi, ovvero in 11 mesi, ove il Lavoratore padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore a 03 mesi. Pertanto, fino a concorrenza di tali limiti, i genitori potranno regolarsi come credono, fatto salvo, naturalmente, il necessario coordinamento con l'organizzazione datorile.
Se la normativa collettiva non introdurrà deroghe all'art. 32 nella disciplina del "congedo orario", questa sarà verosimilmente la disciplina di riferimento.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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