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martedì 17 settembre 2013

CONGEDO MATRIMONIALE ANCHE PER IL NEO-DISOCCUPATO

Quesito:
E se il lavoratore dipendente diventa disoccupato in concomitanza del matrimonio, compete ugualmente il congedo?

Risposta:
La risposta è positiva, ove si applichi (Industria/Artigianato) l'accordo del 31/05/1941
Al riguardo, l'art. 04 prevede che abbia diritto al congedo il lavoratore che, alla data del matrimonio, possa vantare 15 gg. di lavoro in un arco di tempo di 90 gg. precedenti la data stessa di celebrazione. 
La disposizione si lascia intendere come "eccezionale", dato che, a causa del principio per cui, durante il congedo, "il lavoratore si considera in attività di servizio", spezza il normale legame di contemporaneità tra stato di "occupato" e congedo. Una disposizione concepita per determinare già in tempi lontani un adeguato disincentivo alle Aziende per i licenziamenti/dimissioni pilotate in caso di matrimonio (vedi art. 03.u.c. che prevede in ogni caso la fruizione del congedo alle operaie dimissionarie per causa di lavoro). In questo senso, la disciplina in esame è parzialmente desueta, dato che in caso di matrimonio è previsto il divieto di licenziamento dei lavoratori. In questo caso, il rigore del regime dell'impugnazione previsto dalla l. 04/1963 del licenziamento per causa matrimonio è tale da far insorgere quasi automaticamente il rapporto di lavoro e garantire al Lavoratore la fruizione di una retribuzione in questo periodo (e il relativo congedo). Anche se, va detto, la disciplina delle cd "dimissioni vincolate" possa favorire l'aggiramento di tali garanzie.
La tempistica qui disegnata (15 gg. di servizio nei 90 gg. precedenti la data del matrimonio) è comunque utile nella misura in cui codifica un piccolo, ma significativo indizio da cui desumere il carattere discriminatorio del licenziamento o l'abuso delle dimissioni (ai fini della gravissima sanzione amministrativa, a questo fine prevista dalla l. 92/2012: da € 5.000 a € 30.000).
Per quanto riguarda l'eventuale trattamento di disoccupazione, facendo applicazione per eadem ratio dei principi di cui alla Circolare INPS 248/1992, si deve ritenere che l'ASpI, ove spettante, rimanga congelata fino all'esaurimento del periodo di congedo. Ma, sul punto, sarà opportuno qualche chiarimento.


Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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