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giovedì 19 settembre 2013

CONGEDO MATRIMONIALE CCNL STUDI PROFESSIONALI: COME SI CALCOLA PER GLI IMPIEGATI PART TIME?

Quesito:
Un Lavoratore part time del settore Studi Prof. ha diritto al congedo matrimoniale? Come si calcola?

Risposta:
Riportiamo preliminarmente la normativa sul congedo matrimoniale degli Studi Prof.

Art. 84. (Permessi e congedi familiari retribuiti)
Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista al precedente art. 77, sono concessi a tutti i dipendenti del settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate:
a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;
(...).
Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.
Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

Nulla di specifico dispone il CCNL per i part time.
Ciò posto, il riferimento normativo è all'art.unico RDL 1334/1937 che, al 02°comma, dispone:
 "il lavoratore in congedo per matrimonio si considera a tutti gli effetti in servizio". 

Questa è la regola-cardine per gestire il riconoscimento del diritto al congedo matrimoniale e al trattamento economico.

DIRITTO AL CONGEDO:
Il congedo spetta per giorni di calendario: se il part time lavora la settimana normale (lun-sab, anche la "settimana corta" lun-ven) non si pongono problemi di sorta. Lì i 7-15 giorni potranno essere riconosciuti in modo fluido. 
Di qui, però, alcune speciali conseguenze:
a) In caso di part time che non copra tutti i giorni della settimana (es. solo lun-mer-ven), in caso di "congedi lunghi" (15 gg. tipico degli Studi Prof.), il congedo rischia di trascinarsi a lungo. In questo caso, è da valutare di concordare con il Datore lo "spezzettamento" del congedo, come del resto previsto dall'art. 02.03°comma Accordo Industria;
b) In caso di part time verticale, il congedo spetta solo per i periodi di effettivo lavoro e non di sospensione. In caso di matrimonio a cavallo tra il periodo di lavoro e il periodo di ripresa, il congedo medesimo sarà riproporzionato e parametrato ai giorni di effettivo lavoro persi: è evidente che "non potrà considerarsi in servizio" il Dipendente la cui prestazione sia contrattualmente sospesa. Essendo poi il part time verticale una modalità di sospensione contrattuale e preventiva del rapporto, tale sospensione non rientra tra le ipotesi di "sospensione" che danno comunque titolo al congedo (tipo CIG etc.). 

TRATTAMENTO ECONOMICO:
L'art.84 u.c. CCNL Studi Professionali dispone:

Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

 Il riferimento del CCNL alla "retribuzione normalmente percepita" non può che comportare una corresponsione della medesima "retribuzione oraria" contrattualmente sviluppata, secondo l'orario contrattualmente definito.

A margine, si coglie l'occasione di ricordare che, in forza dell'art. 26 l. 28 febbraio 2006 nr. 41, l'importo dell'assegno per congedo matrimoniale deve essere ridotto secondo l'aliquota percentuale a carico degli apprendisti, ossia del 5.54%.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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