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mercoledì 11 settembre 2013

DURC E PROGETTI FORMATIVI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

Quesito:
Le disposizioni sul DURC si applicano anche in occasione di convenzioni con Agenzie formative aventi ad oggetto l'affidamento, in qualità di soggetti attuatori, dell'incarico di organizzazione e realizzazione di azioni previste in progetti co-finanziati dall'UE in materia di formazione professionale? E questo anche se l'affidamento avviene non in base a bando/ufficio pubblico, ma per chiamata di progetti, quindi sostanzialmente per concessione/convenzione? Esiste una disposizione specifica nel DL del FARE? 
Grazie.

Risposta:
Prendendo spunto dalle disposizioni di legge sui contratti pubblici previgenti al D.lgs. 163/2006, il Ministero del Lavoro, con Nota nr. 230/2005, ha avuto modo di precisare che "la definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti pubblici in senso stretto (legge 109/94 e s.m.i.), ma anche gli appalti di servizi e forniture (D.lgs. 358/92, D.lgs. 157/95 e s.m.i.). A questi fini, il Ministero del Lavoro ha avuto modo già nel 2005 di ricomprendere l'onere/obbligo di "regolarità contributiva" a ogni tipologia di appalto". 
Una posizione che il Ministero ha avuto modo di consolidare e sviluppare con l'Interpello 10/2009 quando, prendendo le mosse dall'allora "nuovo" art. 03 D.lgs. 163/2006 che, nella nozione di "appalto pubblico" comprende "qualsiasi opera, servizio, fornitura di beni".
Per quanto riguarda il quadro di gestione dei "fondi strutturali UE" tracciato dal DL 69/2013, esso conferma grosso modo il quadro degli "affidamenti a chiamata" tipico per l'assegnazione dei progetti comunitari. Da questo punto di vista, a questo caso si possono estendere le interpretazioni ministeriali che obbligavano al possesso del DURC le Aziende coinvolte; pertanto, le "autorità" responsabili dei procedimenti di assegnazione dei "fondi europei" dovranno certamente verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, anche acquisendo d'ufficio il relativo DURC, secondo le nuove disposizioni. 
In ogni caso, la permanenza degli obblighi DURC anche per questi casi appare adeguatamente confermata dallo stesso "DL del FARE" che all'art. 31-quater, innovando la precedente formulazione legislativa, connette il possesso di regolare DURC all'accesso del beneficiario a "finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione Europea, statale e regionale".

In questo specifico caso, il comma 08-quinquies riferisce il periodo di valutazione della regolarità contributiva ai 120 gg. antecedenti il rilascio.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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