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lunedì 9 settembre 2013

IL DIPENDENTE VISITA SITI PORNOGRAFICI DURANTE L'ORARIO DI LAVORO? ISTRUZIONI PER LICENZIARLO

Quesito:
Come devo fare con un mio Dipendente, che ha fatto contrarre un virus al server aziendale, per l'accesso continuativo a siti pornografici? Grazie.

Risposta:
Innanzitutto, occorre che l'Azienda sia in grado di avvalersi in pieno della cd "prova informatica", abbia cioè accesso al traffico Internet del Dipendente, previa autorizzazione DTL o accordo sindacale ex. art. 04 l. 300/1970. Al tema, nella Ns. Pagina FB abbiamo dedicato una breve trattazione cui rimandiamo: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/la-prova-informatica-delle-inadempienze-del-dipendente/567976263263286
Tali accordi/autorizzazioni, però, non determinano una "delega in bianco" al Datore per l'uso dei dati personali. Viceversa, il trattamento dei "dati personali" deve avvenire secondo le istruzioni impartite dal Garante della Privacy, autorizzazione 1/2004 e successive.
La recente Cass. 18443/2013 contiene alcuni spunti di "buone prassi" con cui l'Azienda potrà implementare l'istruttoria per queste delicatissime pratiche, che usualmente non sfociano in un procedimento disciplinare vero e proprio, ma in un autentico licenziamento.
In questo senso, l'uso indebito della Rete Internet sia dimostrato minimizzando le "invasioni" alla sfera personale del Dipendente: ad esempio, invece di seguire passo passo gli accessi a questo o a quel sito del Dipendente, ci si limiti a controllare il tempo di permanenza, se già da questo uso sia possibile desumere un uso improprio di Internet in relazione alla mansione disimpegnata dal Dipendente (possono esserci mansioni per cui non è richiesto l'uso del PC!).
Più delicato, invece, il caso che la contestazione sia fatta a carico di Dipendente che sia tenuto ad usare per dovere d'ufficio Internet in modo intensivo (es. elaborazione buste paga, contabilità). In questo caso, il Datore di lavoro potrà invocare il licenziamento sulla base del tempo indebito trascorso in navigazione Internet extra-lavorativa, ma senza menzionare in dettaglio siti capaci di rivelare "dati sensibili" (es. siti pornografici). In questo caso, il Datore deve mettere il Dipendente medesimo in condizione di chiedere una Perizia per accertare il reale contenuto del traffico: è prevedibile che questa circostanza possa creare un sufficiente deterrente in capo il Dipendente a non intraprendere l'azione di illegittimità del licenziamento ... troppo compromettente! Viceversa, ove il Dipendente si senta "sicuro" del "fatto suo", la sola circostanza che sia lui a chiedere la perizia per tutelare la sua reputazione e la sua onorabilità determina ex se la piena legittimazione al trattamento del Traffico Internet, perchè funzionale (ex. autorizzazione 01/2004) alla tutela di un diritto della "personalità" (reputazione) di "pari rango" con il diritto (personalissimo) alla Privacy.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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