AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 25 settembre 2013

LE VERIFICHE INAIL DEL PONTE MOBILE, CHE FARE SE L'INAIL NON SI MUOVE

Quesito:
L'anno passato, ho attivato in Azienda un carrello semovente a braccio telescopico per la mia impresa. Su consiglio del mio Consulente del Lavoro ho presentato richiesta all'INAIL perchè effettuasse la verifica periodica annuale, ma invano. Posso usare il mio apparecchio o rischio la sanzione, in mancanza di validazione INAIL? Grazie.

Risposta:
L'obbligo di verifica periodica di cui Lei parla è previsto dall'art.71.11°comma D.lgs. 81/2008. Si tratta di un obbligo strumentale e funzionale al controllo dell'obbligo molto più impegnativo di garantire la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti di Sicurezza di cui all'Allegato VI al TU Sicurezza (art. 71.03°comma). Conformità che dovrà risultare dalla documentazione aziendale e certamente anche nel Documento di Valutazione dei Rischi.
E' evidente che la posizione dell'Azienda sarebbe oltremodo critica se, oltre a omettere la verifica periodica, non avesse provveduto a conformare complessivamente a Sicurezza l'impianto. In questo caso, risponderà della grave sanzione penale contravvenzionale punita con l'arresto da due a quattro mesi, ovvero con l'ammenda tra € 1.000 e € 4.800, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI dell'articolo 71, comma 3.
Se, invece, l'Azienda è solo "in difetto" sui tempi di valutazione, è bene precisare che non sussiste una specifica sanzione per la mancata effettuazione della visita periodica. Questa condotta, però, proprio perchè anomala, può diventare elemento di fatto per supportare altre ipotesi sanzionatorie: es. per supportare un difetto di valutazione dei rischi (da mancato aggiornamento) rilevante di per sè ai sensi dell'art. 18.01°comma lett. z) D.lgs. 81/2008 punito ex. art. 55.05°comma lett. d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000.
Tutte sanzioni passibili, ricorrendone le condizioni di legge, a prescrizione obbligatoria.
Venendo al Suo caso, direi che è opportuno che Lei disponga di documenti o "pezze d'appoggio" per dimostrare di avere chiesto l'intervento INAIL nei tempi di legge, al decorso dell'anno. Se entro 45 gg. (non più 60), l'INAIL non ha risposto, Lei dovrà rivolgersi a ASL e, ove previsto da disposizioni regionali, all'ARPA o altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento