AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 13 settembre 2013

SOMMINISTRAZIONE E COMUNICAZIONE AL SINDACATO: QUANDO L'OMISSIONE FA SCATTARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Quesito:
Non avendo provveduto a comunicare al Sindacato la presenza in Azienda di lavoratori somministrati, ho subito una sanzione amministrativa dall'Ispettorato del Lavoro? Come posso difendermi? Grazie.

Risposta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 276/2003 (come modificato dal D.lgs. 24/2012), l'impresa utilizzatrice di lavoratori somministrati deve comunicare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ovvero alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o, in mancanza, alle Associazioni Territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) Il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 05 gg. successivi;

b) Ogni dodici mesi, anche per il tramite delle Associazioni dei Datori di Lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (art. 24.04°comma D.lgs. 276/03).

Il Ministero del Lavoro ha precisato che per tale adempimento (che deve essere effettuato ogni 12 mesi), il termine è fissato al 31 gennaio di ciascun anno a partire dal 2013. 
La violazione sia della comunicazione preventiva (lett. a) sia di quella annuale (lett.b) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 250 e € 1.250. 

Ciò precisato, occorre verificare i termini della fattispecie di tale illecito amministrativo, ovvero i modi e le condizioni in cui il predetto illecito può dirsi in fatto perfezionato.
Per quanto riguarda l'anno 2012, si applica con riferimento ai soli contratti di somministrazione conclusi nell'arco temporale compreso tra il 06 aprile e il 31 dicembre dell'anno in corso (Min. Lav. Prot. n. 37/0012187). 
Occorre poi verificare (come precisato dal Ministero del Lavoro) se il contratto collettivo preveda un termine più ampio rispetto al 31/01 dell'anno successivo. In questo caso, come precisato dal Min. Lav. (Interpello nr. 36/2012), il termine di CCNL si sostituisce a quello legale. 
Pertanto, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2012 (prima di aprile 2012 ca) senza comunicazione sindacale, la sanzione amministrativa de qua non sarebbe applicabile.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts



Nessun commento:

Posta un commento