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mercoledì 25 settembre 2013

TIROCINIO IN COMUNITA' TERAPEUTICA, ISTRUZIONI PER L'USO


Quesito:
Per una Cooperativa Sociale che intenda far svolgere tirocinio ad un neo-laureato in discipline sociali quali sono le norme di riferimento? E' vero che per le Cooperative Sociali continuano ad applicarsi le previgenti normative? Grazie.

Risposta:
Il quesito, secondo nell'ordine da Lei posto, è da trattarsi invece per primo per la portata logica: quale è la normativa applicabile ai tirocini per le Cooperative Sociali.
Una risposta la si ottiene scorrendo le Linee Guida Stato-Regione del 24/01/2013, in premessa al punto b) 05° cpv dove, con una tecnica invero contorta e complessa, si salvaguarda l'applicazione della previgente normativa ex dm 142/1998 per le cooperative sociali che svolgano attività agricola, industriale, commerciale e di servizi a favore di persone svantaggiate e nello specifico nell'ambito di comunità terapeutica. Questi sono i confini in base a cui le Linee Guida dichiarano la persistenza della previgente normativa, riservata alle "persone svantaggiate" ex. art. 04 l. 381/1991:

"Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni".

Per quanto ci riguarda, questo non è il Suo caso: se, infatti, il tirocinio è concepito per un neolaureato, questa "eccezione" non si applica, e riprende vigore la normativa regionale di riferimento, ove applicabile.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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