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giovedì 24 ottobre 2013

ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA INPS DEL TFR: IL CASO DELL'APPALTO

Quesito:
Dal 2005 al 2012 ho lavorato alle dipendenze di una Società Multiservizi come addetta alle pulizie presso varie imprese e Studi Professionali. Cessata nel maggio 2012, per percepire il mio TFR ho dovuto prima chiedere (inutilmente) alla mia Azienda, poi ho chiesto all'Azienda ultima Committente, la quale, però, mi ha liquidato una parte di TFR relativa al periodo agosto 2011-maggio 2012, relativa al periodo dell'appalto. Sono in condizione, secondo Lei, di ricorrere al Fondo di Garanzia INPS per ottenere il resto che non mi è stato pagato? Grazie.

Risposta:
Per quello che mi è dato sapere da quanto Lei mi scrive, i tempi non sono ancora maturi per rivolgersi all'INPS.
Le ricordo che l'art. 02 l. 297/1982 subordina l'accesso al Fondo di Garanzia INPS per il TFR all'esaurimento di tutti i rimedi di esecuzione individuali, al di fuori delle ipotesi di fallimento e concordato preventivo. Nel caso di specie, ciò significa che, se persiste l'inadempimento del Suo Datore, Lei potrà escutere dalle Società Appaltanti (i Committenti del Suo Datore) solo le quote di TFR corrispondenti ai periodi in cui Lei ha prestato effettivamente servizio in funzione dei contratti di appalto, secondo il meccanismo della "solidarietà" come uscito dagli assestamenti di cui al DL 05/2012 e alla Circolare 02/2012 del Ministero del Lavoro.
 
 
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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