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giovedì 10 ottobre 2013

GRADUATORIA ILLEGITTIMA, QUANDO IL DIPENDENTE PUO' OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE

Quesito:
Per una graduatoria dichiarata illegittima e che mi ha illegittimamente privato del posto al Comune cui legittimamente competevo, avevo richiesto, a titolo di risarcimento del danno, la corresponsione della retribuzione e della contribuzione arretrata. In sede di primo grado, il TAR mi ha liquidato le somme al 50%. Ma è giusta questa cosa?
Risposta:
Dare una risposta al Suo caso, senza conoscere i fatti e le sentenze non è molto utile.
L'unico elemento su cui riterrei opportuno farLa riflettere è la circostanza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 4310/2013), invocando l'art. 30.03°comma del Codice del Processo Amministrativo, non riconosce il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Con questa disposizione, la legge tende ad evitare di gravare il contenzioso amministrativo di richieste opportunistiche e poco congrue quanto a tempistica, favorendo nella tutela il soggetto ricorrente che ponga in essere integralmente e con profitto tutti i rimedi a sua disposizione.
Ma ignorando la Sua fattispecie concreta, di più non mi è consentito di dire.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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