AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 15 ottobre 2013

IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO: UNA SOLUZIONE PER I RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO "COMPLESSI"

Quesito:
Può una Badante regolarizzata da mio Cognato, lavorare presso mia Madre invalida? O qualcosa lo vieta?

Risposta:
Il lavoro domestico conosce alcune peculiarità. Capita ad esempio che una Badante sia assunta da un soggetto e poi svolga servizio altrove.
Una cosa è da tenere presente: il divieto di intermediazione di manodopera, che è un architrave fisso della disciplina del lavoro subordinato in generale, conosce declinazioni indubbiamente peculiari quando nel rapporto lo "scambio di personale" inerisce a rapporti tra parenti.
Se il cognato "finge" di assumere la Colf che poi lavora dalla mamma della moglie, si determina sì una situazione non ortodossa dal punto di vista giuslavoristico, ma questo non prova l'intermediazione illecita: si deve tener conto, in questi casi, delle consuetudini inerenti i rapporti di solidarietà familiare.
In ogni caso, per questi casi, tipicamente di "gestione familiare" della Colf-Badante, che naturalmente non siano completamente indifendibili e tali da non dare destro a vere e proprie intermediazioni professionali (tipico il caso dell'Agenzia abusiva sanzionato penalmente), ci si può difendere avanti l'eventuale ispezione INPS in questo modo.
Il caso, cioè, della Badante, che, assunta da Tizio, lavora poi stabilmente da Caia (parente) va riqualificato correttamente come convenzione a favore di terzo (di Tizio che mette a disposizione la Badante a Caia). Tale operazione si trova legittimata dalla giurisprudenza: vedi, ad esempio, Tribunale La Spezia 01/08/2002.
Resta fermo che, per ogni anomalia, il rapporto si intende costituito di fatto (e cioè in nero) presso Sua madre, con tutte le conseguenze retributive, contributive e assicurative del caso.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento