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lunedì 14 ottobre 2013

IL TFR DEI DOMESTICI: E IL FONDO DI GARANZIA INPS?

I Lavoratori domestici sono equiparati in tutto e per tutto ai lavoratori "subordinati" comuni quanto al diritto a percepire il TFR?
La presenza di alcuni punti di non coordinamento legislativo al momento restituisce una situazione in cui il lavoratore domestico è certamente parificato al lavoratore "comune" quanto a tutela "retributiva" del TFR, ma (probabilmente) non a tutela "previdenziale", nel senso che, in caso di mancata "capienza" del Datore di Lavoro domestico, escusso per accedere al TFR, non pare possibile al Domestico accedere al Fondo di Garanzia INPS.
Tutto nasce dalla circostanza che l'indennità di anzianità non è primariamente regolata, per i lavoratori domestici, dall'art. 2120 del Codice Civile, ma dall'art. 17 l. 335/1958. Norma che, come noto, porta ancora la dizione "indennità di anzianità", come nella versione dell'art. 2120 Codice Civile, antecedente le note riforme introdotte dalla l. 297/1982.
Ora, il difetto di coordinamento sta proprio nella l. 297/1982, che, quando è intervenuta a riformare il TFR ha provveduto a riformare solo la norma generale ex. art. 2120 Codice Civile, senza riformare contestualmente la correlativa norma dei domestici, che formalmente restavano soggetti al tradizionale criterio di "ripartizione" tipico della "vecchia" indennità di anzianità.
Questa disparità regolativa si è poi appianata spontaneamente ad opera della contrattazione collettiva che ha provveduto dal 1985 a recepire anche per i domestici gli stessi criteri di calcolo e di valorizzazione del TFR.
Il problema è rimasto per il Fondo di Garanzia INPS. La legge 297/1982 non ha provveduto ad armonizzare questa previsione all'art. 17 l. 339/1958 per i domestici, nè tale armonizzazione può avvenire per opera della contrattazione collettiva. Trattandosi di tutela in carico all'INPS e di carattere para-previdenziale, occorre una previsione di legge e, in difetto, il campo di applicazione non può essere esteso in via interpretativa ed analogica.
Quindi, a rigore, i domestici non potrebbero avere accesso al Fondo di Garanzia TFR INPS, nè il Datore dovrebbe essere tenuto a versare la relativa contribuzione del 0.2%.
L'iniquità e la disparità di trattamento è evidente; è chiaro che sul punto dovranno intervenire chiarimenti e assestamenti.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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