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venerdì 18 ottobre 2013

L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA INPS PER IL TFR NELLE PROCEDURE DI SOVRA INDEBITAMENTO EX L. 3/2012

Quesito:
Sto cercando di riscuotere il mio TFR da un'Azienda che è soggetta a procedura di gestione di crisi da sovra-indebitamento ex. l. 03/2012 (estranea al fallimento in senso tecnico). Questa procedura è assimilata a procedura concorsuale per l'accesso al Fondo di Garanzia? Oppure devo attivare i meccanismi di esecuzione individuale per accedere al Fondo?

Risposta:
Lei solleva un punto assolutamente oscuro e sul quale non si è formata giurisprudenza.
Al momento, non ci sono secondo Noi elementi esegetici per esonerare, nemmeno nelle more della procedura di "sovra-indebitamento", il lavoratore subordinato-creditore di TFR dall'obbligo di preventiva esecuzione "individuale" del Debitore (cosa che invece avviene nelle procedure concorsuali, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, dove il credito da TFR è ammessa subito alla massa dei crediti). Questo per il semplice motivo che tale procedura (come l'accordo di ristrutturazione ex. art. 82 LF) non vi è richiamata nel corpo dell'art. 02 l. 297/1982, che regola l'accesso al Fondo di Garanzia nelle more di procedura concorsuale. 
Solo un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe assimilare la procedura da "sovra-indebitamento" alle altre procedure concorsuali ai fini del Fondo di Garanzia TFR.
Questa previsione non agevola il raggiungimento dell'accordo di "ristrutturazione" della massa debitoria (per il quale occorre il concorso del 70% dei creditori, soglia alta!): il lavoratore, infatti, ove stralci il proprio debito, otterrebbe una soddisfazione economica inferiore da quella che otterrebbe senza accordo.
Va da se comunque che se il Lavoratore-creditore da TFR rifiuta di aderire all'accordo, ma l'accordo viene raggiunto comunque dagli altri creditori, il Lavoratore stesso può comunque subire gli effetti della "moratoria" di un anno connessa all'approvazione del piano-accordo di risanamento. E comunque, in questa circostanza, il Lavoratore-creditore di TFR non potrebbe in questa fase adire il Fondo di Garanzia, ma deve prima attendere che il debitore adempia al regolare corso dei pagamenti pianificati. Solo ove il debitore nemmeno in questo caso riesca a garantire i pagamenti (circostanza che porta la risoluzione ipso iure dell'accordo-piano ex. l. 03/2012), egli potrà adire il Fondo di Garanzia.
Come ci si può avvedere, i tempi non sono brevi ...

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