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mercoledì 16 ottobre 2013

NIENTE CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO ASpI SE IL RAPPORTO A CHIAMATA A TEMPO INDETERMINATO CESSA "OPE LEGIS"


Il DL 76/2013 (cd DL Lavoro) ha provveduto a differire al 01/01/2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente (per lo più a tempo indeterminato o successivamente prorogati) che, stipulati precedentemente l'entrata in vigore della l. 92/2012 (18/07/2012), non siano più compatibili con la nuova disciplina.
L'incompatibilità va dedotta alla luce dei nuovi presupposti di stipula oggettivi e soggettivi ex. artt. 33 ss D.lgs. 276/2003.
Ove il contratto debba cessare "per incompatibilità", il Ministero del Lavoro, ha precisato che la cessazione di rapporti a chiamata a tempo indeterminato non rientra tra le ipotesi per le quali è dovuto il nuovo "contributo ASpI di licenziamento", previsto solo per le interruzioni volontariamente poste in essere dal Datore di Lavoro.
La cessazione ope legis del lavoro a chiamata non esonera, in questo caso, le Aziende dalla comunicazione di cessazione al Centro per l'Impiego dovuta ex. art. 21 l. 264/1949.

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