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mercoledì 23 ottobre 2013

PIGNORAMENTO DEL QUINTO DELLA PENSIONE INPS, LO STATO DELL'ARTE



Quesito:
Equitalia mi ha pignorato il conto corrente dove affluiva la mia pensione, soddisfacendosi integralmente sul mio credito. Ho chiesto all'Avvocato di fare opposizione per far valere il "quinto", ma lui mi ha detto che non posso farci niente. Cosa posso fare?

Risposta:
Prima di iniziare un'avvertenza: Il quesito è stato assunto da Noi come pretesto per illustrare in linee generali la problematica che esso solleva di grande rilevanza sociale. Atteso il valore "esemplare" e "tipico" (come in tutti i quesiti da Noi trattati), raccomandiamo mai come in questo momento ai lettori di non interpretare quanto diremmo come "consulenza", essendo Ns. intento lasciare alcune "suggestioni" che speriamo siano di aiuto ad Avvocati e Consulenti.
Ora, relativamente alla pignorabilità del "quinto" delle pensioni, questione molto complessa, in questa sede si darà un rapido resoconto dei profili più problematici, dando atto che la complessità della materia (ancora controversa presso le Corti) impedisce risposte certe e definitive.
E' tuttora pacifica la pignorabilità "alla fonte" in capo all'INPS delle pensioni entro il quinto, ai sensi dell'art. 545 CPC. Tale equiparazione è stata ottenuta a seguito della sentenza 506/2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 128 RDL 1827/1935, che disponeva l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS.
Contestata e controversa appare, invece, la pignorabilità delle somme che siano affluite nel conto corrente bancario/postale a titolo di trattamento pensionistico.
Questo, a causa dell'influenza di una risalente giurisprudenza (Cass. 3318/1985).
In questa sentenza, si trattava del caso di un Dipendente che aveva da esigere un credito da retribuzione arretrata dal proprio Datore, gravato a sua volta da una pretesa da parte del creditore del Lavoratore. In quel caso, il creditore del Lavoratore aveva pignorato il libretto di risparmio sul quale il Datore aveva trasferito le somme retributive arretrate, senza curarsi del vincolo del "quinto". In sede di opposizione all'esecuzione, il Lavoratore aveva opposto il vincolo del "quinto", ma i Tribunali ne avevano respinto l'eccezione, argomentando che questo non era opponibile al diverso rapporto di credito tra Banca e Lavoratore, non contemplato dalla legge ai fini delle disposizioni sul "quinto".
In tempi recenti, atteso l'obbligo dei pensionati di riscuotere la pensione tramite conto corrente (bancario/postale), questa tesi è stata rispolverata da
Equitalia e dai suoi legali, che hanno argomentato l'impossibilità di applicare il vincolo del "quinto" al conto corrente, argomentando la "confusione" delle somme. Argomento ben difficilmente superabile, nell'attuale assetto legislativo, dato che il complesso delle disposizioni riferite all'impignorabilità di retribuzioni e pensioni presuppone l'attualità di dette obbligazioni, ossia la pendenza del credito da retribuzione da pensione, cosìcchè il vincolo ben può valere prima o contestualmente alla riscossione; non dopo, quando esso costituisce "massa patrimoniale" e quando effettivamente la "massa di denaro" viene detenuta ad altro titolo, risparmio o deposito. Per giungere a bloccare la riscossione, occorrerebbe tecnicamente fissasse l'impignorabilità di una quota di denaro definibile come "minimo vitale" comunque in patrimonio del Pensionato; tale non appare proprio la formulazione dell'art. 545 CPC che non riferisce il vincolo a "somme di denaro" genericamente definite, ma a "crediti" (retribuzione, pensione etc.).
Come noto, è aperto il dibattito circa la possibilità di pervenire ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 545 CPC reinterpretata (magari in nome di vincoli costituzionali o internazionali) in nome del principio del "minimo vitale"; ma la strada è ancora lunga e tortuosa...
Qualcosa però si è recentemente aperto sul fronte di Equitalia, che ha stabilito (ma unilateralmente) una franchigia di € 5.000 per le somme affluite in conto corrente in capo al pensionato: per approfondimenti, vedere il link:
http://www.cessionequintostipendio.eu/pignoramento-quinto-stipendio.html.
In questi casi, comunque, è buona norma consigliare ai Clienti pensionati che si trovassero in queste condizioni l'istituzione di un "conto corrente" dedicato in cui far affluire solo le pensioni, per agevolare lo sgravio in conformità alle disposizioni Equitalia.
E' evidente che soluzioni più consolidate possono venire non da 

Equitalia, ma da incisive riforme legislative.

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