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martedì 8 ottobre 2013

RECESSO DEL DIPENDENTE IN TRASFERIMENTO D'AZIENDA PER "MUTAMENTO SOSTANZIALE" DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: SPETTA L'ASPI

Quesito:
L'Azienda dove lavoro è stata ceduta ad una multinazionale. L'altro giorno,
convocata dalla nuova direzione, mi sono sentita proporre una modifica del
luogo di lavoro e dell'orario, molto disagevole per me che devo accudire la mia
famiglia e i miei genitori e ho dato le dimissioni. Posso fruire in questo caso
dell'indennità di disoccupazione? Grazie.


Risposta:
Il "mutamento sostanziale" delle condizioni di lavoro conseguenti al
trasferimento è circostanza che, ai sensi dell'art. 2112.04°comma del Codice
Civile, legittima il Dipendente a dimettersi, senza prestare il dovuto
preavviso e con diritto a percepire l'indennità di disoccupazione. Recita,
infatti, il testo dell'articolo citato:

"Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica
nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma".

Questa norma equipara a "dimissioni per giusta causa" ex. art. 2119 Codice
Civile un caso di dimissioni senza giusta causa (le variazioni sopra citate,
infatti, non possono essere adottate illegittimamente, essendo allora
sufficiente la previsione ex. art. 2119 per l'auto-tutela del Dipendente).
Evidentemente, l'equiparazione opera anche ai fini dell'ASPI, operando
l'assimilazione di questo evento interruttivo del rapporto di lavoro a
disoccupazione involontaria. 


Nel concreto, poi, dovrà condursi un'attenta analisi del carattere
effettivamente "peggiorativo" delle condizioni di lavoro.




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