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mercoledì 16 ottobre 2013

TIROCINIO MULTILOCALIZZATO, NOTE DI NORMATIVA

Quesito:
Buona sera, sono un Consulente del lavoro e mi permetto di far rilevare la discrasia che c'è tra il punto 09 delle Linee Guida Stato-Regione sui tirocini e l'art. 02.05bis DL 76/2013 in punto di regolazione dei tirocini multilocalizzati.
Se da un lato, infatti, le Linee Guida prevedono per i casi di "tirocinio multilocalizzato" l'applicazione tout court delle norme della Regione dove si svolge il tirocinio (con automatico radicamento delle procedure di comunicazione in tale Regione), il DL prevede una regola di "accentramento facoltativo". Nulla scegliendo l'Azienda Ospitante, potrebbe anche applicarsi la legge di Regione diversa da quella dove il tirocinio si svolge. Come la spiega tale discrasia?

Risposta:
Dobbiamo partire da due presupposti: da un lato, le Linee Guida sono state concepite dalla legge Monti-Fornero per dettare criteri applicativi uniformi per le leggi regionali riconosciute competenti alla regolazione sui tirocini in via esclusiva dalla Corte Costituzionale (i criteri uniformi sono concepiti per garantire un minimo comune denominatore di tutela del lavoratore subordinato, specie in caso di Ispezioni); dall'altro, va anche detto che non tutte le Regioni hanno provveduto a recepire le Linee-Guida. 
Quindi, dobbiamo dare atto che attualmente esiste un doppio livello regolativo.

a) Per le Regioni che abbiano regolamentato il tirocinio dopo l'emanazione delle Linee Guida(es. Emilia Romagna) e in recepimento delle stesse, le Linee Guida si intendono recepite nel corpo della legge: quindi, per queste leggi (vedi Emilia Romagna), il tirocinio multilocalizzato segue la più secca regola dell'accentramento ex punto 09);
b) Per le Regioni che non abbiano regolamentato il tirocinio dopo l'emanazione delle Linee Guida, il punto 09) non può dirsi applicabile, perchè, difettando la legge regionale apposita sul tirocinio, le Linee Guida non possono considerarsi recepite. Nei casi di tirocinio multilocalizzato, può trovare applicazione il più blando criterio di accentramento "facoltativo" ex. art. 02.05bis DL 76/2013.

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