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giovedì 28 novembre 2013

ACCORDO DI PREPENSIONAMENTO: SE LE "FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE" CAMBIANO NEL CORSO DELL'ACCORDO

Quesito:
Leggendo il Vs. contributo di analisi sull'accordo di "prepensionamento" ex. art. 04.01°comma ss. l. 92/2012, unitamente alla Circolare 16/2013 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, mi è venuto un dubbio. Se nell'arco dei quattro anni, dovessero mutare le "finestre pensionistiche" e quindi mutare la pianificazione pensionistica che ha sorretto l'accordo, l'accordo rimane in essere per i 48 mesi per cui è programmata la prestazione, ovvero fino alla maturazione della finestra pensionistica? Grazie.

Risposta:
Lei tocca un punto controverso, non a caso oggetto delle considerazioni dei Consulenti del Lavoro.
I Consulenti ritengono di poter ritrovare, in relazione al contesto politico-sociale presupposto nell'approvazione della riforma Monti-Fornero, caratterizzato dall'emergenza "esodati", l'implicita regola per cui l'accordo si prolunga implicitamente fino alla maturazione della finestra pensionistica vigente al momento dell'accordo di prepensionamento. Un'interpretazione improntata ad equità, che rinviene nell'accordo un' "efficacia prenotativa" della pensione pensionistica, politicamente impegnata (e impegnativa), ma non adeguatamente supportabile sul piano tecnico.
Con tutta la deferenza e il rispetto dovuto alla Fondazione Studi, Noi non ci ritroviamo (almeno per ora) in questa interpretazione, secondo un percorso già ampiamente delineato nel ns. post di giovedì scorso (vedi: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/11/accordo-di-prepensionamento-la.html). Una breve scorsa al testo della normativa di legge rende chiaro e non suscettibile di equivoco questo aspetto: il comma 01 dell'art. 04 citato definisce la finalità dell'accordo come finalizzata al "al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento", avendo, però, cura di precisare, al secondo comma, che detti "requisiti minimi" sono "i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro". In assenza di specifiche disposizioni, questi "requisiti" non possono che essere definiti se non con riferimento ai requisiti pro tempore vigenti in base alle disposizioni di legge e non a quelli in vigore al momento dell'accordo. I "requisiti di pensione" afferiscono al diritto oggettivo, essendo materia di diritto pubblico, e, in assenza di deroghe legislativo, non possono intendersi a "disposizione" dall'autonomia privata.
La stessa INPS al punto 05 (pure nel passo citato dalla Fondazione Studi) conferma inequivocabilmente questo dato, quando recita: "Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria". Questa disposizione tratta del caso in cui l'accordo di prepensionamento sia modulato su un percorso temporale inferiore al massimo previsto di 48 mesi, stabilendo che, ove la legge allunghi il requisito di accesso, questo periodo può allungarsi ma solo fino a 48 mesi, non oltre.
Il che presuppone due dati essenziali di Ns. interesse:

a) Le "finestre" restano determinate dalla legge, senza che l'accordo possa assolutamente "prenotarle" (diversamente, questo passaggio INPS non avrebbe alcun significato);
b) I 48 mesi di prestazione sono un termine massimo, e, stante la tipicità legale della prestazione, in quanto "prestazione sociale", non è previsto (nè possibile) allungare il periodo coperto da prestazione oltre i 48 mesi.

Questo fino a diversa indicazione interpretativa ministeriale.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro

 

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