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venerdì 15 novembre 2013

CONTRIBUTO INPS BABY SITTING: SE LA NEOMAMMA CESSA DI LAVORARE

Quesito:
Una lavoratrice madre ha ottenuto il riconoscimento del contributo per servizi di baby sitting da parte dell'INPS sulla base dell'indennità di maternità. Nei mesi successivi al riconoscimento del contributo, la Lavoratrice cessa. Quale la sorte del contributo?
 
Risposta:
Con Messaggio INPS nr. 17400/2013,  il predetto Istituto ha provveduto a chiarire che, ove il rapporto lavorativo cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del contributo, quest'ultimo deve essere rideterminato in funzione della cessazione.
A questo scopo, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, deve essere individuato il 12/07/2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando per la presentazione delle richieste di contributo in discorso), quale termine iniziale per le Lavoratrici, che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio, in quanto da tale data per le Lavoratrici non era più possibile fruire dei periodi di congedo parentale per il numero dei mesi di beneficio richiesti in domanda.
Viceversa, per le madri Lavoratrici il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12/07/2013, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del predetto congedo.
In entrambi i casi, il termine finale da considerare per la quantificazine è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale giorno ultimo lavorato.
Nell'intervallo di tempo sopra individuato, il computo dei mesi di congedo parentale cui la Lavoratrice madre può rinunciare deve essere effettuato con le regole ordinarie di cui alla Circolare INPS 17/1982 Allegato 01 punto 14.2.
 
 Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro

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