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giovedì 28 novembre 2013

DIPENDENTE TAMPONATO MENTRE SVOLGE LAVORO ALL'ESTERO: CHI RICONOSCE L'INFORTUNIO SUL LAVORO?

Quesito:
Sono stata tamponata mentre svolgevo lavoro (dipendente) all'estero e ho accusato una serie di problemi nei giorni successivi. Chi mi deve riconoscere la malattia professionale: lo Stato Italiano, o lo Stato Estero?
 
Risposta:
La risposta al Suo quesito presuppone la risoluzione di due profili preliminari:
 
a) Presupposto/Titolo contrattuale e giuridico legittimante la permanenza all'estero, in relazione alle disposizioni del lavoro dipendente;
b)  L'individuazione della qualità dello Stato dove è avvenuto l'infortunio, se Comunitario (UE) o Extra-Comunitario (Extra UE): ciò consentirà l'applicazione del Reg. CE per la Sicurezza Sociale Reg. 1403/1971 (se lo Stato è UE), ovvero l'applicazione della speciale convenzione di Sicurezza Sociale (per Stati Extra UE), in mancanza, il DL 317/1987.
 
Il primo profilo preliminare è l'individuazione del titolo/presupposto contrattuale giustificativo della Sua permanenza all'estero. Trattasi di semplice "trasferta"? ovvero di "stabile occupazione" nel territorio dello Stato Estero? Ovvero di "temporaneo distacco" nello Stato Estero?
In secondo luogo, se lo Stato dove è svolta l'attività è uno Stato UE la disciplina applicabile ai fini della gestione dell'infortunio professionale e del relativo indennizzo, resta applicabile la disciplina italiana (DPR 1124/1965):
 
a) In caso di mera "trasferta" (lavoro svolto occasionalmente all'estero, con consegne specifiche e limitate);
b) In caso di distacco per non più di 12 mesi (prorogabile di altri 12, ovvero alla fine del lavoro, secondo le procedure di cui al Regolamento), purchè il distacco non sia motivato dalla necessità di sostituire un lavoratore nello Stato estero e sia gestito con le specifiche amministrative (Mod. PD-DA1).
 
L’INAIL, in quest'ultimo caso, però, deve comunque ricevere comunicazione dell’avvenuto distacco dei lavoratori all’estero, sia per consentire di valutare se la lavorazione che i lavoratori distaccati svolgeranno all’estero rientri nel rischio per il quale è stata istituita la posizione assicurativa, sia perché in caso di infortunio o malattia professionale verificatisi durante il distacco, l’Inail ricevuta la denuncia deve attestare alla ASL la qualità di lavoratore assicurato ai sensi del TU affinchè l’ASL possa notificarlo all’Istituto straniero preposto alle prestazioni sanitarie ed assumerle a proprio carico.
In tutti gli altri casi, ovvero nei casi di "stabile occupazione" del lavoratore italiano alle dipendenze del Paese estero, si applica la disciplina dello Stato dove l'attività viene esercitata.
Viceversa, se lo Stato dove è svolta l'attività sia uno Stato Extra UE occorre verificare se esista una Convenzione specifica di Sicurezza Sociale e seguire le disposizioni amministrative e previdenziali lì dettate.
In assenza, si applicano le disposizioni del DL 317/1987.
In particolare, l'art. 3, comma 3, l. 398/87 prevede che, per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'ente straniero presso il quale è obbligatoriamente iscritto in forza della legge locale, l'Istituto previdenziale italiano erogatore di analoga prestazione economica riduce quest'ultima in maniera corrispondente. qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ed il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori possono essere ridotti, in misura corrispondente, con Decreto del Ministro del Lavoro. E' previsto, inoltre, che la tabella delle malattie professionali vigente in Italia può essere aggiornata con apposito Decreto del Ministro del Lavoro in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività (art. 3, comma 1, lett. a), legge 398/1987). Infine, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 398/1987, i datori di lavoro devono anticipare le prestazioni economiche di malattia e maternità (che sono poi conguagliate in conformità della legislazione nazionale dal datore di lavoro con i contributi dovuti), nonché le prestazioni economiche di indennità temporanea e assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali che sono rimborsate trimestralmente dall'INAL).
Inoltre, l’articolo 1 della legge 398/1987,in conseguenza della menzionata sentenza di incostituzionalità, ha previsto una specifica disciplina per tali lavoratori operanti all'Estero, a decorrere dal 9 gennaio 1986, consistente in un premio, da corrispondere all'INAIL che dal 1° gennaio 2001 è determinato sulla base delle quattro tariffe vigenti in Italia per tutti gli altri lavoratori, e di una base imponibile costituita da specifiche retribuzioni convenzionali. Dunque ad essi garantisce una serie di tutele.
Queste sono le coordinate principali di riferimento, entro quali si potrà "incasellare" la Sua personale casistica.
Buona giornata
 

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