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martedì 19 novembre 2013

PERIODO DI PROVA, LICENZIAMENTO SENZA OBBLIGO DI FORMA SCRITTA

Quesito: 
Ho licenziato una mia Dipendente per mancato superamento del periodo di prova un sabato mattina e Le ho inviato la relativa raccomandata. Le invio la raccomandata il lunedì successivo, ma la Dipendente mi precede di qualche ora con l'invio di un certificato di malattia. Per liberarmi della Lavoratrice, devo aspettare che finisca la malattia? Grazie.
 
Risposta:
L'ipotesi di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova costituisce un'ipotesi particolare fuori dal regime limitativo del licenziamento regolato dalla l. 604/1966 e dalla l. 300/1970. La stessa forma scritta e la motivazione del licenziamento, fondamentali nel regime limitativo, qui non si applicano con lo stesso rigore, essendo possibile anche un licenziamento per fatti concludenti (Cass. 19558/2006), per quanto poi, in caso di contenzioso, la giurisprudenza abbia insistito sulla necessità del Datore di provare i motivi che hanno determinato il licenziamento (C. Cost. 189/1980).
Nel caso di specie, pertanto, la raccomandata contenente la comunicazione di licenziamento non varrebbe ad substantiam, ma ad probationem.
Se Lei riuscisse cioè a dimostrare che la Sua volontà di licenziamento si era già manifestata (in ogni forma utile) già in giorno di sabato, il licenziamento decorrerebbe già da lunedì, e la certificazione medica (inviata lunedì) sarebbe assolutamente inutile per vanificare il licenziamento.
 

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