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venerdì 8 novembre 2013

RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI: SE OBBLIGATI SOLIDALI NON VERSANO ENTRAMBI LE RITENUTE INPS, SCATTA IL PENALE?

Quesito:
Sono un Titolare di un' Impresa Edile, convenuta in solidarietà ex. art. 29 D.lgs. 276/03 per il pagamento di contribuzione INPS non versata ai Dipendenti dalla Ditta con cui aveva avuto un appalto. Nel caso specifico, le retribuzioni erano state corrisposte. Un caso, come Lei può vedere, suscettibile di integrare la speciale previsione criminosa ex. art. 02 DL 463/1983. Senonchè,  nella diffida della controparte, si minacciava di convenire anche il mio Cliente, responsabile solidale, nell'ipotesi criminosa ex. DL 463/1983 a titolo di "concorso nel reato" ex. art. 110 Codice Penale. Ma davvero scatta il penale anche per me? Grazie del parere.

Risposta:
Il caso non mi consta essere stato trattato nelle pubblicazioni che, almeno in questi ultimi tempi, sono uscite in ambito di responsabilità solidale.
Per quanto mi consta, e precisando che per approfondimenti più consolidati serve il parere di un Legale, io sarei a ritenere non configurabile il concorso nel reato in questo caso a carico del Co-obbligato solidale, almeno in linea generale.
Questo per la semplice constatazione che il reato ex. art. 02 DL 463/1983 riguarda il "Datore di Lavoro" e certo tale qualità non si può ritenere rivestita dal responsabile solidale che è estraneo. Di massima, quindi, il reato de quo configura ipotesi di "reato esclusivo" che non ammette concorso: un pò come (mutatis mutandis) l'incesto etc.
Diverso, però, è il caso che tra obbligato principale e obbligato solidale interviene uno specifico accordo per sottrarre contribuzione (dolo di sottrazione) al Lavoratore: in questo caso, il Giudice può ricorrere al "concorso di persone" nel reato ex. art. 110 CP per punire la societas sceleris (semprechè non ricorrano altri utili previsioni di reato: concorso in appropriazione indebita, o associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita/evasione contributiva). Ma si tratta di casi di conclamata "frode", il cui onere della prova (non semplice!) è a carico di chi si ritiene danneggiato e che di massima non ricorre nei casi di semplici omissioni o ritardi del co-obbligato solidale.
 

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