AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 16 dicembre 2013

I DISABILI: CHI HA DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO?

Ai fini della normativa sul "collocamento obbligatorio", cosa si intende per "persona disabile"?
Secondo la l. 104/92, si definisce "persona disabile" l'handicappato che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La valutazione dell'handicapp non è ancorata a Tabelle, rilevando non le mere condizioni psicofisiche del soggetto, quanto la natura e l'entità dello svantaggio sociale, in relazione agli aspetti lavorativi , sociali e relazionali della persona.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.
Ove la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua ex. art. 03, sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali mediante le Commissioni Mediche ex. l. 104/1992.
Ai fini del collocamento obbligatorio, la legge 68/1999 trova applicazione con riferimento ai seguenti soggetti:
 
a) Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicapp intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti, approvata, ai sensi dell'art. 02 del D.lgs. 23/11/1998 nr. 509, dal Ministero della Sanità, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni, elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
b) Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
c) Le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27/05/1970 nr. 382 e l. 26/05/1970 nr. 381 e succ. modd.: per "non vedenti" si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correlazione: si intendono per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
d) Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle Tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978.
 
Per quanto riguarda gli altri "invalidi" contemplati da speciali disposizioni di legge, restano ferme le previgenti norme.
In particolare, restano ferme le disposizioni di tutela di:
 
a) Centralinisti telefonici non vedenti ex. l. 14/07/1957 nr. 594 e succ. modd.;
b) Massaggiatori e Massiofisioterapisti non vedenti ex. l. 21/07/1961 nr. 686 e succ. modd.;
c) Terapisti della riabilitazione non vedenti ex. l. 11/01/1994 nr. 29;
d) Insegnanti non vedenti ex. art. 61 l. 20/05/1982 nr. 270; 
e) Sordomuti ex. artt. 6-7 l. 13/03/1958 nr. 308.
 
E' evidente che detti soggetti ora sono agevolissimamente sovrapponibili alla categoria generale di "disabili" ex. l. 68/1999.
A seguito dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale (sent. 50/1990), successivamente recepito nella l. 104/92, la normativa del collocamento obbligatorio si applica altresì agli invalidi psichici. Oggi, infatti, l'art. 01.01°comma lett. a) l. 68/1999 fa riferimento (tra i destinatari del collocamento obbligatorio) anche a soggetti "affetti da minorazioni psichiche"; l'art. 09.04°comma l. 68/1999, poi, richiama i disabili psichici laddove disciplina l'avviamento al lavoro, precisando che detta categoria di disabili può essere avviata al lavoro, solo tramite Convenzioni con l'apposito Ufficio del Centro per l'Impiego Provinciale.
Sono esclusi dalla disciplina ex. l. 68/1999 soggetti altrove tutelate come le vedove e gli orfani di soggetti deceduti per cause di lavoro, guerra, servizio.
 
 
 
 

Nessun commento:

Posta un commento