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lunedì 30 settembre 2013

CONGEDO MATRIMONIALE ANCHE PER GLI EXTRA UE: ISTRUZIONI PER L'USO

Quesito:
Anche i lavoratori extra-UE possono beneficiare del congedo matrimoniale? Quale documentazione dovranno produrre? 

Risposta:
Come riconosciuto dalla Circolare INPS 190/1992 (sia pure nel vigore dell'abrogato art. 01 l. 943/1986), il riconoscimento del congedo matrimoniale al cittadino Extra UE è corollario di quel principio di parità di trattamento e non discriminazione che nel Ns. ordinamento discende (con rilevanza para-costituzionale) dalla Convenzione OIL nr. 143/1975.
Se entrambi i nubendi sono residenti in un Comune italiano, nonchè "regolarmente soggiornanti in Italia", non si determina alcuna variazione nell'istruttoria della domanda.
Particolarità sussistono nel caso in cui l'istanza provenga sì da lavoratore residente in Italia ma a fronte di matrimonio celebrato all'estero, lì devono osservarsi le disposizioni impartite dall'INPS con Circolare 190/92. 
In primo luogo, l'istante deve essere lavoratore, residente e regolarmente soggiornante in Italia prima del matrimonio. In secondo luogo, il matrimonio contratto all'estero deve essere validamente trascrivibile/registrabile in Italia secondo le vigenti disposizioni dello stato civile, previa esibizione di valido certificato di matrimonio estero. 
In caso di accertata poligamia, evidentemente risultante allo stato civile italiano, non sarà riconosciuto nessun trattamento economico, salvo che il precedente matrimonio si sia sciolto per cause civili o naturali.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

CONGEDO MATRIMONIALE: SPETTA AL LAVORATORE CUI SIA SCADUTO IL TERMINE?

Quesito:
Consideriamo il seguente caso: ad un lavoratore a termine, scade il termine contrattuale di lavoro. Gli compete il congedo matrimoniale "da disoccupato" come da art. 04 accordo Industria 31/05/1941?

Risposta:
La fattispecie qui considerata è tra quelle che più di tutte evidenzia lo stato lacunoso della normativa relativa al congedo matrimoniale, quella più bisognosa di aggiornamenti e adeguamenti, anche solo in sede interpretativa.
Per meglio lavorare, citiamo estesamente tale articolo 4:

"Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati, che, alla data del matrimonio, possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data stessa alle dipendenze di Datori di lavoro ...".

La norma si riferisce a lavoratori "disoccupati". Ovvero tali, per combinato disposto con l'art. 04 D.lgs. 181/2000, a causa di eventi di cessazione del rapporto di lavoro cui non vi abbiano dato causa (disoccupazione involontaria).
Evidentemente, l'evento che può dar luogo a tale stato di disoccupazione è anche la scadenza del termine in rapporto a tempo determinato. A rigore, quindi, il congedo potrebbe spettare alle condizioni di cui all'art. citato.
C'è però da osservare che, più che la lettera, in questo caso dovrebbe tenersi a mente la "storia", o meglio "il contesto storico-politico" di tale articolo. E' indubbio che tale articolo sia vetusto: se l'articolo cioè appare chiaramente concepito per accordare una primitiva tutela contro le dimissioni "forzate" (oggi si dice "in bianco") per causa di matrimonio, è evidente che tale ratio di tutela non sussisterebbe in caso di rapporti a termine, dove la scadenza del termine appare contrattualmente predefinita dalle parti. E dove la stessa tutela contro il "licenziamento causa matrimonio" è recessiva, perchè il termine compendia, fino a prova contraria, una causale "tecnico-organizzativa", salvo il caso evidentemente patologico di un termine concepito apposta per danneggiare il lavoratore prossimo nubendo. Ma in questo caso, occorre dimostrare che il Datore era a conoscenza del matrimonio e che ha inteso licenziare in modo fraudolento il lavoratore: una prova ex. art. 1345 Codice Civile evidentemente diabolica!
Urge, in parte qua, un' adeguata manutenzione normativa.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

DL LAVORO: LE NOVITA' PER LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L'art. 07.05°comma DL 76/2013 dal 28/06/2013 ha ripristinato la versione dell'art. 04.01°comma lett. a) D.lgs. 181/2000 nella versione precedente la modifica della riforma Monti-Fornero.
In questo senso,
(...)
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INPS: LAVORATORE IN CIG O IN MOBILITA' CHE SVOLGE ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA

L'INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha ricordato alle proprie sedi periferiche che per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 99/2013 (pluriefficacia delle comunicazioni), la sola mancata comunicazione all’INPS del lavoratore in integrazione salariale o in mobilità riferita allo svolgimento di un’attività lavorativa,
(...)
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INCENTIVI ASSUNZIONI DISOCCUPATI UNDER 30-LE ISTRUZIONI INPS SUL MODULO TELEMATICO NELLA CIRCOLARE 138/2013

OGGETTO:Rilascio moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. Circolare 131/2013.
SOMMARIO:A decorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo. Si forniscono indicazioni operative per la compilazione dei moduli.
Con la circolare n. 131 del 19 settembre 2013 è stato illustrato l’incentivo sperimentale, di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.

A decorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile
(...)

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https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/incentivi-assunzioni-disoccupati-under-30-le-istruzioni-inps-sul-modulo-telemati/580397685354477

sabato 28 settembre 2013

INCENTIVI ASSUNZIONI DISOCCUPATI UNDER 30: L'INPS SPIEGA L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Al link:http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=%2FCircolari%2F..%2FCircolariZIP%2FCircolare+numero+131+del+17-09-2013_Allegato+n+5.doc
potete trovare una vasta esemplificazione dei casi di computo dell'incremento occupazionale netto".

IL GIORNO DI PAGA: COME DETERMINARLO SE LA LETTERA DI ASSUNZIONE NON LO FISSA

Quesito:
Lavoro in una Ditta che è abbastanza lassista quanto a tempistiche di pagamento degli stipendi. Ora paga il 10, ora paga il 20, ora paga due mensilità in anticipo, ora posticipatamente. Ho controllato nella lettera di assunzione e non si specifica nulla al riguardo. Ma è mai possibile risalire ad una norma di legge o di contratto collettivo che fissi con certezza il giorno in cui il Datore deve pagare la retribuzione? Grazie.

Risposta:
In assenza di indicazione nella lettera di assunzione, occorre fare riferimento a ...
(...)
VUOI LA SOLUZIONE DEL QUESITO?

venerdì 27 settembre 2013

QUANDO IL TIROCINIO E' INVALIDO ALLA RADICE

Quesito:
Nel corso di un'Ispezione, ad una Agenzia di Viaggi la DTL contesta la non valida costituzione del rapporto di tirocinio di un'Impiegata, avendo il tirocinio medesimo ad oggetto competenze già possedute dalla tirocinante, ossia mansioni di Impiego d'Ordine che essa risultava aver già disimpegnato presso altri Datori di Lavoro, come risultava dalle comunicazioni telematiche al Centro per l'Impiego. Inoltre, la DTL deduceva la costituzione ab origine in questo caso di rapporto di lavoro subordinato, ritenendo non sufficiente la mera interruzione del tirocinio. Quale difesa può svolgere l'Agenzia di Viaggi?

Risposta:
Comincio a rispondere dalla fine, dato che il Suo secondo quesito è logicamente preliminare.
La trasformazione forzosa del tirocinio in lavoro dipendente in luogo della mera "interruzione" del tirocinio:la DTL avrebbe potuto (in punta di diritto) disporre di questo provvedimento (Sull'assenza di causa formativa, come presupposto di invalidità del rapporto di tirocinio, vedi Sentenza del 9 marzo 2009, n. 5644, disposta per l'omologo caso dell'apprendistato).
Le Linee Guida in materia di tirocini elaborate in Conferenza Stato-Regioni in data 24/01/2013 codificano, infatti, quale "fattispecie di utilizzo abusivo del tirocinio" il caso in cui il tirocinio sia attivato a fronte di competenze che il tirocinante già possiede. Questa non è un'anomalia come un'altra, ma è una distorsione della causa stessa del tirocinio e se ne giustifica per questa via la declaratoria di invalidità radicale. A nulla vale che l'Ente erogatore abbia avallato ugualmente il tirocinio, perchè sia l'Ente erogatore, sia l'Azienda non avrebbero potuto non comprendere l'impossibilità concreta, nel caso specifico, di un rapporto formativo: in questo senso, al rapporto comunque insorto in fatto, in forza del principio di "conversione" del negozio giuridico invalido in negozio giuridico valido (art. 1424 Codice Civile), si deve ritenere costituito il rapporto di lavoro subordinato tra Azienda Ospitante e tirocinante.
Può il Datore/Azienda Ospitante invertire l'onere della prova?
Sì, se il Datore riesce a dimostrare che il possesso di qualifica sovrapponibile al tirocinio, acquisita in pregressi rapporti di lavoro (e documentata dalla comunicazione telemeatica al CPI), non precluda l'acquisizione di competenze ulteriori, complementari, accessorie etc.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-LE SANZIONI

l mancato o ritardato versamento dei contributi e dei premi, entro i termini stabiliti per legge, il cui ammontare sia rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie, si configura come una omissione contributiva.
Questo comporta per il Datore di Lavoro un adddebito di ...
(...)
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giovedì 26 settembre 2013

TIROCINIO E IMPRESE MULTI-LOCALIZZATE

Quesito:
Nel caso di Azienda con sede legale in Sicilia (dove mancano disposizioni sui tirocini) che intenda attivare un tirocinio in Emilia Romagna, quale normativa si applica al tirocinio?

Risposta:
Manca nella legge regionale sui tirocini una disposizione di semplificazione per le "imprese multilocalizzate", che abbiano cioè più sedi in varie Regioni.
Sul punto, le Linee Guida Stato-Regione sui tirocini formativi avevano disposto che il tirocinio sia regolato dalla Regione in cui il tirocinio si svolge.
Questa disposizione pare poter operare come "vincolo interpretativo" tale da rendere applicabili le disposizioni della Regione Emilia-Romagna al tirocinio che sia svolto in Emilia da Ditta con sede in Sicilia: pertanto, la comunicazione telematica obbligatoria relativa al progetto formativo, convenzione etc. si radica in Emilia-Romagna. Così come requisiti di accesso al tirocinio (requisiti del soggetto ospitante etc.).
Allo stesso modo, è da situarsi nella sede emiliana dove il tirocinio è localizzato la sede del Centro per l'Impiego destinatario della comunicazione obbligatoria di instaurazione del tirocinio ex. art. 01.1180°comma l. 296/2006.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

PRECLUSO L'IMPIEGO DEI TIROCINANTI PER SOSTITUIRE PERSONALE ASSENTE

Quesito:
Uno stabilimento balneare ha subìto la forzosa trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un tirocinante assunto come Aiuto-barista, perchè sostitutivo di Dipendente assente per maternità. La Ditta, per voce del suo Avvocato, sostiene che, anche se fosse, la legge regionale (Emilia Romagna) non impedisce questa modalità d'uso del tirocinio, che, pertanto, deve considerarsi legittimo. Chi ha ragione?

Risposta:
Fossi nell'Avvocato dello stabilimento balneare andrei più prudente prima di dire certe cose.
Innanzitutto, le Linee Guida menzionano tra gli impegni delle Regioni quello di vietare i tirocini, in funzione sostitutiva di Dipendenti in maternità (vedi premesse). Certo, può capitare che detto principio non sia espressamente recepito, ma ciò non toglie il diritto della DTL di contestare in questo specifico caso il lavoro subordinato dissimulato, per l'evidente "non coerenza" dell'attività richiesta al tirocinante, chiamato a "coprire un ruolo" di personale "con esperienza", con una modalità squisitamente formativa (sulla "non coerenza", per l'Emilia Romagna vedi art. 26bis.02°comma l.r. 17/2005, come modificata dalla l.r. 07/2013).

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

mercoledì 25 settembre 2013

TIROCINIO IN COMUNITA' TERAPEUTICA, ISTRUZIONI PER L'USO


Quesito:
Per una Cooperativa Sociale che intenda far svolgere tirocinio ad un neo-laureato in discipline sociali quali sono le norme di riferimento? E' vero che per le Cooperative Sociali continuano ad applicarsi le previgenti normative? Grazie.

Risposta:
Il quesito, secondo nell'ordine da Lei posto, è da trattarsi invece per primo per la portata logica: quale è la normativa applicabile ai tirocini per le Cooperative Sociali.
Una risposta la si ottiene scorrendo le Linee Guida Stato-Regione del 24/01/2013, in premessa al punto b) 05° cpv dove, con una tecnica invero contorta e complessa, si salvaguarda l'applicazione della previgente normativa ex dm 142/1998 per le cooperative sociali che svolgano attività agricola, industriale, commerciale e di servizi a favore di persone svantaggiate e nello specifico nell'ambito di comunità terapeutica. Questi sono i confini in base a cui le Linee Guida dichiarano la persistenza della previgente normativa, riservata alle "persone svantaggiate" ex. art. 04 l. 381/1991:

"Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni".

Per quanto ci riguarda, questo non è il Suo caso: se, infatti, il tirocinio è concepito per un neolaureato, questa "eccezione" non si applica, e riprende vigore la normativa regionale di riferimento, ove applicabile.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

SE LA TIROCINANTE PARTORISCE: MADRE TUTELATA ANCHE SENZA LEGGE REGIONALE

Quesito:
La ragazza che presta tirocinio nel mio Ufficio è incinta e partorisce a breve.
Durante il parto, il tirocinio si sospende? O decorre comunque anche in assenza della tirocinante, pure assente giustificata? Grazie.

Risposta:
Al punto 02 delle Linee Guida sul tirocinio, approvate in Conferenza Stato-Regione il 24/01/2013 in attuazione della l. 92/2012, si riconosce il "diritto" ad una "sospensione del tirocinio per maternità" nel limite massimo di 06 mesi. Questo passo, recepito de plano in alcune legislazioni regionali (vedi art. 25 l.r. Emilia Romagna 17/2005, modificato dall'art. 02 l.r. 07/2013), non pone, però, seri problemi sulla sua auto-applicabilità, anche in caso (tutt'altro che teorico) difettasse una disposizione similare nella legge regionale. 
In questo caso, fa premio il principio della "tutela costituzionale della maternità" ex. art. 37 Cost., che impone il massimo effetto utile possibile alle disposizioni a tutela delle Lavoratrici madri.
Nel caso di specie, quindi, è diritto della tirocinante sospendere il tirocinio, ma è altrettanto diritto dell'Azienda ospitante definire condizioni e tempistiche "di rientro" della tirocinante medesima.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

IL TIROCINANTE E LE FOTOCOPIE

Quesito:
Sono un tirocinante impiegato in Studio Professionale: posso contestare che mi fanno fare continuamente fotocopie?

Risposta:
Le Linee-Guida sul tirocinio approvate dalla Conferenza Stato-Regione in data 24/01/2013 (in alcuni casi, come l'Emilia Romagna recepite a livello di legislazione regionale) raccomandano che i tirocinanti non siano impiegati in attività "non coerenti" con gli obiettivi formativi del tirocinio medesimo.
E' importante considerare che le Linee-Guida, in questo specifico punto, sembrano non fissare una preclusione rigida e tassativa, ma una "preclusione funzionale". La normativa, in altre parole, non è indirizzata per stabilire l'incompatibilità con il tirocinio di questa o quella specifica mansione (vedi ad esempio la normativa sull'apprendistato del settore Commercio che esclude tout court l'apprendistato per alcune mansioni: protocollista, archivista etc.), quanto di considerare incompatibili quelle attività che non appaiano "connesse" (neppure in modo strumentale) con il tirocinio.
Questa tecnica normativa, pertanto, obbliga ad un approccio caso per caso. In questo senso, "fare fotocopie" non è detto che sia incompatibile con mansioni anche "qualificate" di Studio Professionale, se tale attività è svolta allo scopo di reperire pubblicazioni o informazioni utili per lo sviluppo professionale del tirocinante medesimo. Se, invece, lo svolgimento di fotocopie è massivo, ossia funzionale a sollevare il personale di Studio, che così può dedicare più tempo ad attività più "performanti" sul versante produttivo, lì siamo certo in presenza di un uso "non coerente" con il tirocinio, ma più prossima ad un Impiego d'ordine.
La tecnica normativa delle Linee Guida, ove confermata, però, a livello di legislazione regionale, non è idonea a produrre conseguenze chiare e nette in termini di trasformazione forzosa di lavoro subordinato, potendo questa "non coerenza" operare come un indizio di lavoro subordinato, importante, ma che il Datore può agevolmente "giocarsi", ove riesca in altro modo a provare che il rapporto di tirocinio, aldilà di alcune evidenti anomalie, sia comunque funzionale allo scopo.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara


MANCATA COMUNICAZIONE PREVENTIVA TIROCINIO AL CENTRO PER L'IMPIEGO: TRASFORMAZIONE IMMEDIATA LAVORO DIPENDENTE?

Quesito:
Nel corso di un'Ispezione, la DTL locale mi ha contestato la non tempestiva comunicazione al Centro per l'Impiego di un tirocinio con un neo-diplomato e lo ha immediatamente considerato "lavoro nero" con applicazione della maxi-sanzione. Cosa posso fare per difendermi?

Risposta:
Il Suo quesito è purtroppo carente, difettando informazioni quali:

- Qual'è la Regione dove si svolge il tirocinio;
- se nella Regione dove si svolge il tirocinio de quo è in vigore una legislazione sul tirocinio;
- se detta legislazione sia aggiornata o meno alle Linee Guida della Monti-Fornero.

Informazioni invero decisive per un inquadramento compiuto della fattispecie.
Di massima, comunque, possiamo dire quanto segue.
L'Azienda nel caso succitato può abbastanza facilmente difendersi, se "a monte" è stata costituita una pratica con tirocinante ed Ente Promotore volta all'applicazione di un tirocinio. Consideriamo infatti che il tirocinio si costituisce, da un lato, con atti sostanzialmente tipici (Convenzione di tirocinio etc.) e dall'altro con il concorso di un terzo, l'Ente, che non potrebbe essere coinvolto in caso di lavoro subordinato. 
In questo senso, l'assenza della Comunicazione al Centro per l'Impiego non è tale da inficiare la fattispecie di tirocinio, attinendo la sua dimenticanza ad un aspetto meramente formale.
La prova del lavoro subordinato, quindi, non può essere dedotta dalla carente UNILAV, ma può essere data, nel caso di specie, solo se l'Ispettorato riesce a dimostrare che le parti (Datore e Lavoratore) abbiano simulato il tirocinio, ossia si siano coperti dietro questo schermo per perseguire un autentico rapporto di lavoro dipendente.
/2013).
Precisiamo che detta comunicazione UNILAV è diversa e distinta dalla comunicazione della Convenzione e del progetto formativo alla Regione, la cui omissione è sanzionata con l'interruzione forzosa del tirocinio, almeno nell'impianto della legge dell'Emilia Romagna nr. 17/2005 (art. 26 sexies introdotto dalla l.r. 07/2013).

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

SICUREZZA SUL LAVORO, ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER I LAVORI DI BREVE DURATA

Quesito:
E' vero che per i lavori di breve durata, dopo il "DL del Fare" ci sono ridotti adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro? Quali? Grazie.

Risposta:
La previsione legislativa esiste, ma non è al momento operativa.
Ai sensi dell'art. 35 DL 69/2013, viene operata una "novella" all'art. 03 D.lgs. 81/2008 (comma 13-bis), sono sì previste semplificazioni nella gestione delle pratiche di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per prestazioni lavorative "regolamentate dal D.lgs. 276/2003" che implichino una permanenza del Lavoratore in Azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Tali semplificazioni, però, saranno definite da un apposito decreto del Ministero del Lavoro.
La dizione legislativa utilizzata dal "DL del Fare" lascia molto a desiderare: p.e. come considerare il tempo determinato che non risulta regolato dal D.lgs. 276/03? Eppure può compendiare attività di breve durata! Forse che la normativa secondaria non deve disciplinarlo? Sarebbe ben strano... Comunque, si attendono sviluppi!

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

LE VERIFICHE INAIL DEL PONTE MOBILE, CHE FARE SE L'INAIL NON SI MUOVE

Quesito:
L'anno passato, ho attivato in Azienda un carrello semovente a braccio telescopico per la mia impresa. Su consiglio del mio Consulente del Lavoro ho presentato richiesta all'INAIL perchè effettuasse la verifica periodica annuale, ma invano. Posso usare il mio apparecchio o rischio la sanzione, in mancanza di validazione INAIL? Grazie.

Risposta:
L'obbligo di verifica periodica di cui Lei parla è previsto dall'art.71.11°comma D.lgs. 81/2008. Si tratta di un obbligo strumentale e funzionale al controllo dell'obbligo molto più impegnativo di garantire la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti di Sicurezza di cui all'Allegato VI al TU Sicurezza (art. 71.03°comma). Conformità che dovrà risultare dalla documentazione aziendale e certamente anche nel Documento di Valutazione dei Rischi.
E' evidente che la posizione dell'Azienda sarebbe oltremodo critica se, oltre a omettere la verifica periodica, non avesse provveduto a conformare complessivamente a Sicurezza l'impianto. In questo caso, risponderà della grave sanzione penale contravvenzionale punita con l'arresto da due a quattro mesi, ovvero con l'ammenda tra € 1.000 e € 4.800, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI dell'articolo 71, comma 3.
Se, invece, l'Azienda è solo "in difetto" sui tempi di valutazione, è bene precisare che non sussiste una specifica sanzione per la mancata effettuazione della visita periodica. Questa condotta, però, proprio perchè anomala, può diventare elemento di fatto per supportare altre ipotesi sanzionatorie: es. per supportare un difetto di valutazione dei rischi (da mancato aggiornamento) rilevante di per sè ai sensi dell'art. 18.01°comma lett. z) D.lgs. 81/2008 punito ex. art. 55.05°comma lett. d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000.
Tutte sanzioni passibili, ricorrendone le condizioni di legge, a prescrizione obbligatoria.
Venendo al Suo caso, direi che è opportuno che Lei disponga di documenti o "pezze d'appoggio" per dimostrare di avere chiesto l'intervento INAIL nei tempi di legge, al decorso dell'anno. Se entro 45 gg. (non più 60), l'INAIL non ha risposto, Lei dovrà rivolgersi a ASL e, ove previsto da disposizioni regionali, all'ARPA o altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

martedì 24 settembre 2013

CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: STABILIZZAZIONE SOLO PER ASSOCIATI, NON PER TIROCINANTI

Con la nuova sanatoria degli associati in partecipazione, si possono anche sanare i "tirocini" irregolari?
Questa dei tirocini associati alla previsione di cui all'art. 07-bis del DL 76/2013 è un'autentica "araba fenice" del DL Lavoro che sta scatenando tra interpreti e operatori una vivacissima disputa.
Il più attivo in questo senso è RENZO LA COSTA, il quale sostiene:
(...)

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EX BUTTAFUORI: NON PUOI PIU' LAVORARE, SE LA PREFETTURA NON TI REGISTRA

Quesito:
In data 01/09/2012, ho presentato domanda alla locale Prefettura domanda di iscrizione alle apposite liste prefettizie per il personale addetto alla sicurezza nei luoghi di pubblico intrattenimento. Al momento, non ho ricevuto risposta. Posso lavorare come "buttafuori"? Grazie.

Risposta:
Il decreto del Ministero dell'Interno 15/06/2012 ha disposto quanto segue:

Fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1.

Ci sono seri dubbi che questa disposizione possa operare tecnicamente come "silenzio-assenso", dato che, scorrendo il resto della normativa (e principalmente il dm 06/10/2009 da questo modificato), l'attività di "buttafuori" resta soggetto a specifica istruttoria da parte della Prefettura (per i requisiti di scolarizzazione etc.) e non pare proprio essere passibile di accertamento automatico (o semi-automatico) come in altri procedimenti (vedi SCIA: art. 19 l. 241/90).
Stando, poi, al tenore della lettera del dm, non pare proprio potersi dire che la presentazione della domanda prefettizia autorizzi a tempo indeterminato lo svolgimento dell'attività di "buttafuori". La presentazione dell'istanza da almeno 30 gg. abilita si all'esercizio dell'attività, ma fino al 31/12/2012, oltre no.
In questo caso, però, lo stesso dm riserva un "paracadute" per i "buttafuori" che si trovassero privi dell'abilitazione della Prefettura, in quanto ex. art. 01-ter del citato dm prevede:

Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall'art. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza
delle persone»

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

LA COOPERATIVA SOCIALE PUO' INGAGGIARE BUTTAFUORI?

Quesito:
Una cooperativa sociale può assumere un "buttafuori" per metterlo a disposizione di Pubblici Esercizi, discoteche etc.? Grazie.

Risposta:
Con l'espressione "buttafuori" si fa riferimento a personale addetto ai servizi di controllo (non armato) nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (da non confondersi con le guardie giurate).
La Circolare nr. 557/2010 (v.http://www.diritto.net/francesco-colaci/8750-chiarimenti-ministero-interno-sui-buttafuori.html) menziona solo le manifestazioni di spettacolo e intrattenimento ed esclude comunque dal raggio di applicazione di tale normativa i meri Pubblici Esercizi.
La stessa Circolare precisa un particolare che parrebbe sfavorevole rispetto all'ipotesi della Cooperativa di gestire "in proprio" tale personale di vigilanza.
Ai sensi, infatti, della succitata normativa (dm 06/10/2009), tale personale può essere utilizzato in due modi:
 
a) Utilizzazione diretta di proprio personale da parte di Teatri, Cinema e altre imprese di spettacolo;
b) Utilizzazione in "appalto" da parte di impresa abilitata alla vigilanza ex. art. 134 Testo Unico Pubblica Sicurezza.
 
La Circolare è categorica nell'escludere altra modalità di gestione/fruizione di tali servizi: come ad esempio, l'uso tramite Agenzia del Lavoro.
Per analogia a quest'ultima situazione, pare doversi escludere la Cooperativa Sociale; la quale, per abilitarsi a prestare tali servizi, dovrà chiedere le necessarie autorizzazioni alla Prefettura per l'esercizio dell'attività di vigilanza.
Da ultimo, in relazione al soggetto che la Cooperativa ha presentato come "candidato" allo svolgimento di tali servizi, si pone la necessità di verificarne i requisiti di scolarizzazione, tassativi ai fini dell'abilitazione: la legge, infatti, prescrive il possesso dei requisiti di licenza media e, per gli extra-comunitari, chiede apposito attestato di scolarizzazione equivalente (a licenza media) emessa dal Consolato competente.
Per modulistica e altre informazioni utili,  si veda il sito della locale Prefettura competente.

SICUREZZA DEL LAVORO, TUTELA ANTI-INFORTUNISTICA ANCHE PER LA BANDA MUSICALE IN TRASFERTA

Quesito:
Sono Presidente di un'Associazione musicale a titolo puramente amatoriale e mi capita di andare qualche volta in trasferta a suonare. Ho sentito che devo ottemperare alla tutela anti-infortunistica (Sicurezza sul Lavoro) per la banda in trasferta. Corrisponde al vero ciò?

Risposta:
Effettivamente, questo è il portato della modifica operata dall'art. 32.01°comma DL 69/2013 all'art. 03.12bis comma D.lgs. 81/2008, che ha dichiarato applicabile al personale volontario dell'Associazione musicale ex. art. 67 lett. m) DPR 917/1986 (specie in trasferta) le disposizioni di cui all'art. 21 D.lgs. 81/2008, già previste per i lavoratori autonomi.
In questo senso, detti soggetti potranno:

 a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quesito:
Quali sono gli adempimenti per una Piccola-Media Impresa in materia di valutazione dei rischi del lavoro?

Risposta:
Dal 01/06/2013, per le Aziende che occupano fino a 10 Dipendenti, dopo anni di attesa e di diritto transitorio, e dopo l'entrata in vigore del dm 30/11/2012, erano entrate in vigore le procedure standardizzate/semplificate di valutazione dei rischi ex. art. 29.05°comma D.lgs. 81/2008. 
Il DL 69/2013 (art. 32) ha reintrodotto il principio dell'autocertificazione dei rischi per i "settori a basso rischio infortunistico", che saranno individuati con apposito decreto ministeriale, secondo la procedura di consultazione descritta nel "decreto del Fare".
Al momento, non è chiaro se tale specifica operi un ritaglio per così dire "orizzontale" i settori riferendosi a specifiche tipologie di imprese "piccole" (in analogia con quanto disposto dall'art. 29.05°comma D.lgs. 81/2008, che si riferiva a imprese fino a 10 Dipendenti), ovvero si limiti a ritagliare in modo per così dire "verticale" le imprese, selezionando il personale in relazione alle mansioni svolte, indipendentemente dalla "misura occupazionale" delle imprese stesse.    
Al momento, non essendo stato individuato il dm attuativo del DL del Fare, l'unica procedura disponibile di valutazione dei rischi nelle PMI (fino a 10 Dipendenti) è quella ex. art. 29.05°comma D.lgs. 81/2008.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

lunedì 23 settembre 2013

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DISOCCUPATI UNDER 30 E APPRENDISTI NEI PUBBLICI ESERCIZI/TURISMO: I DUBBI DI UN PROFESSIONISTA

Quesito:
Mi scusi. Ho appena letto quanto da Lei, condivisibilissimamente ha detto, a proposito della criticità della scelta legislativa operata dal DL Lavoro di rendere agevolabile gli apprendistati con l'incentivo ex. art. 01 Dl cit. Personalmente, ritengo non agevolabile l'apprendistato stagionale, tipico del settore Pubblici Esercizi. Ciononostante, mi pare che tale ostacolo sia troppo facilissimamente aggirabile. Invece di fare un rapporto part time, l'Azienda può costituire un rapporto a part time verticale quadriennale (la durata solita), ovvero un rapporto full time, ma con l'impegno (occulto) a far dimettere l'apprendista. Così l'Azienda Turistica ha incassato l'agevolazione! Del resto, l'assunzione è a tempo indeterminato ... Mi perdoni, ma tutto questo mi da sentore di farsa!
 
Risposta:
Lei ha messo in rilievo quello che attualmente, ...
(...)
VUOI LEGGERE IL POST FINO ALLA FINE? VAI ALLA NS. PAGINA FB: 

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI UNDER 30 IN SOMMINISTRAZIONE: NON SPETTANO NEI PERIODI DI INATTIVITA'

Quesito:
Può essere agevolato un soggetto under 30 in somministrazione? E cosa succede nei periodi in cui non viene impiegato?

Risposta:
Ricorrendo le condizioni ex. art. 01.02°comma DL 76/2013, è agevolabile anche il lavoratore in somministrazione.
In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, 
 l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore, 
né è commisurabile all’indennità di disponibilità; come detto al paragrafo precedente, tali eventuali 
 
periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio.
L'INPS ha illustrato questo esempio: il 1° ottobre 2013 
 
l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 
2014 l’agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia 
 
somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta 
nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015).


Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DISOCCUPATI UNDER 30: COME SI COMPUTA IL CONTRIBUTO, SE L'ASSUNZIONE E' EFFETTUATA DURANTE IL MESE

Quesito:
Ove decidessi di assumere un Dipendente disoccupato, privo di titolo di studio e under 30, al 15/10 (cosa possibile per motivi organizzativi), in che misura beneficerei del contributo di € 650 per under 30?
 
Risposta:
Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in tali casi, qualora sia necessario rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.
Al riguardo, l'INPS nella Circolare 131/2013 cita il seguente esempio: assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650.


Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DISOCCUPATI UNDER 30: NIENTE INCENTIVI PER L'APPRENDISTATO STAGIONALE

Quesito:
Visto che gli apprendisti rientrano tra i lavoratori agevolabili, mi sottopongo il mio caso.
Il mio Ristorante è solito assumere per la "stagione" apprendisti "stagionali" che "scadono" terminata la stagione. Posso beneficiare delle agevolazioni per i giovani per cui ricorrono le condizioni di legge?
 
Risposta:
No.
L'agevolazione presuppone una "stabilizzazione", ovvero un'assunzione/trasformazione del giovane under 30, senza diploma e disoccupato/non regolarmente retribuito da 06 mesi, a tempo indeterminato.
L'apprendistato professionalizzante rientra sì tra i contratti a tempo indeterminato ex. D.lgs. 167/2011, ma non l'apprendistato stagionale, qualificato dal medesimo D.lgs. come "rapporto a termine".
Difetta, in questo caso, la fattispecie della "stabilizzazione" e l'agevolazione non è attingibile.


Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI UNDER 30 ex ART. 01 DL 76/2013 ANCHE PER LAVORATORI IN MOBILITA'?

Quesito:
L'agevolazione per disoccupati under 30 si cumula con altre agevolazioni? Es. contribuzione agevolata per personale in mobilità? Grazie.
 
Risposta:
L'INPS con Circolare 131/2013 ha risposto di sì:
 
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del DL 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
 
Curiosamente, l'INPS non esemplifica, ma per avere un'idea bisogna ricorrere al paragrafo dove illustra l'agevolazione per apprendisti.
Per fare un esempio, se c'è un Dipendente con retribuzione lorda a € 2.000, e a condizioni normali sarebbe agevolabile per 1/3 della retribuzione mensile (massimale mensile € 650), in caso di apprendistato, il limite massimo mensile si ridetermina in base all'aliquota agevolata applicabile: per la mobilità ca il 10% (€ 200). Questo meccanismo determina un effetto evidentemente disincentivante verso altre agevolazioni, allo scopo di rendere la nuova agevolazione "per giovani" davvero "concorrenziale". L'effetto è particolarmente vistoso per gli apprendisti di piccola impresa (Imprese con meno di 9 Dipendenti) dato che qui i limiti massimi sono l'1,5 ca (+ ctr ASPI) per il primo anno e il 3% (+ ctr ASPI): la limatura è consistente.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara