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lunedì 27 gennaio 2014

CONTRATTI A TERMINE, MENO RESTRIZIONI PER LE STURT UP INNOVATIVE



Cosa sono le sturt up innovative? Lo spiega l'art. 25 DL 179/2012 (conv. in l. 221/2012): una definizione macchinosa e complessa per cui si rinvia all'allegato. Sinteticamente, possiamo dire che con sturt up innovativa si intende una "Nuova attività" caratterizzata da un elevato investimento tecnologico in "ricerca e sviluppo" che compendi l'impiego di personale altamente qualificato proveniente dal mondo della ricerca, in funzione dello sviluppo di brevetti e simili formule industriali.
Per i dettagli tecnici (specie le procedure di riconoscimento da parte della CCIAA) si rinvia all'allegato.
Per gli aspetti societari etc., si rinvia al sito della Camera di Commercio di Ferrara al link: http://startup.registroimprese.it/.
A noi interessano solo alcuni cenni, relativamente alla disciplina giuslavoristica, che si compendia nei termini che seguono.
Per quanto riguarda, nello specifico, la disciplina dei rapporti a termine, è prevista una disciplina molto più flessibile del consueto, a condizione che il contratto abbia per oggetto lo sviluppo di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale (art. 28.02°comma DL 179/2012). Non si tratta (come potrebbe pensarsi) di una variante delle cd "assunzioni acausali" ex. art. 01.01bis D.lgs. 368/2001, ma una assunzione a termine "con causale", sia pure con "causale speciale", in quanto connessa allo sviluppo di servizi innovativi.
La "causale speciale" è funzionale al godimento in capo al Datore di Lavoro di una disciplina speciale di contrattualistica a termine particolare che si illustra nei seguenti termini: senza questa speciale motivazione, si applica la disciplina "comune" dei rapporti a termine.
Non è del tutto chiaro cosa la legge intenda per attività "inerenti e strumentali all'oggetto sociale" deducibili in questa specialissima contrattualistica. E questo deve invitare alla prudenza e a particolare attenzione. Di massima, riteniamo che la contrattualistica de qua debba essere concepita non solo "in funzione di specifiche funzioni organizzative, tecniche, sostitutive a termine", ma in una funzione economico-gestionale comunque connessa coi i "servizi innovativi" e crediamo che detta contrattualistica riguardi contemporaneamente il lavoro dei Ricercatori veri e propri, ma anche di quegli Impiegati esecutivi la cui attività di archiviazione/imputazione dati richieda lo svolgimento di speciali cognizioni.
Sul punto, occorre attendere le Circolari del Ministero del Lavoro, a chiarificazione della complessa materia.
E' comunque altamente raccomandabile procedere a confermare dette "causali speciali da sturt up" avanti la DTL ricorrendo alla "certificazione del contratto" ex. art. 70 D.lgs. 276/2003.
Una volta "riconosciuta" la speciale "causale" del rapporto a termine da sturt up, questa è la disciplina applicabile al rapporto:

-Durata minima/massima del rapporto: La durata minima è di 06 mesi (sotto i 06 mesi, si applica la disciplina "comune" ex. D.lgs. 368/2001), la durata massima è di 36 mesi (ordinaria);
- I rapporti possono essere prorogati, reiterati, anche senza soluzione di continuità tra la fine di un rapporto e l'altro;
-Successione dei rapporti a termine: Ferma restando il tetto massimo dei 36 mesi di impiego massimo del lavoratore a termine, è consentita, in via del tutto eccezionale, una ulteriore proroga di altri 12 mesi ai contratti a termine, previa autorizzazione alla DTL. Questa disciplina non è derogabile, nemmeno in senso migliorativo dalla contrattazione collettiva;
- I contratti non rilevano ai fini degli eventuali limiti qualitativi del CCNL (art. 10.07°comma D.lgs. 368/01).
Si attendono chiarimenti in merito alle ricadute di tale speciale disciplina dei rapporti a termine agli effetti del computo della base occupazionale per disabili, licenziamenti etc.
Per il resto, si applicano le disposizioni generali sui contratti a termine.




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