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lunedì 13 gennaio 2014

IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASpI DOPO LA LEGGE DI STABILITA'



Sta suscitando molti dubbi e interrogativi la previsione dell'art. 01.135°comma della legge 147/2013, con la quale la cd "legge di stabilità 2014" ha inciso un importante aspetto della disciplina del cd "contributo addizionale ASpI".
Con il frasario sibillino tipico degli atti legislativi, il comma dispone:

"Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilita'» sono soppresse".

Sulle conseguenze di questo intervento parzialmente abrogativo, non c'è allo stato chiarezza.
Nè ci pare opportuno sottoscrivere l'opinione (pur autorevole e certamente prudenziale) espressa dal sito www.dplmodena.it nei seguenti termini:

La dizione letterale della norma "con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, al primo periodo, le parole – nei limiti delle ultime sei mensilità – sono soppresse", non sembra lasciare dubbi: la disciplina agevolatrice introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in vigore la vecchia disposizione.

Questa lettura, però, non pare autorizzata dall'attuale versione del testo dell'art. 02.30°comma l. 92/2012, come inciso dalla legge di stabilità:

Art. 02.30°comma l. 92/2012:
[Nei limiti delle ultime sei mensilità] [I]l contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Per rendersi conto della portata del testo, e della erroneità (allo stato attuale) delle conclusioni tratte dal sito DPL Modena, basta verificare il contesto letterale e normativo in cui l'espressione "limite dei sei mesi" viene impiegata nel corpo dell'art. 02.30°comma l. 92/2012: nel primo periodo, i "sei mesi" si riferiscono non ad un presupposto "costitutivo" del diritto di restituzione/sgravio, ma ad una semplice previsione di "massimale di restituzione" contestuale ad una "trasformazione" del rapporto a termine, senza pause intermedie (si specifica cioè che la restituzione non può eccedere i sei mesi contributivi, con ciò anche se il rapporto di lavoro sviluppato ecceda i sei mesi). Nel secondo periodo, il testo disciplina il diverso caso di "sgravio/restituzione" del relativo contributo, che avvenga in difetto di "trasformazione", ovvero di simultanea cessazione del rapporto a termine e prosecuzione a tempo indeterminato, ove, invece, la "stabilizzazione" avvenga dopo un certo lasso di tempo dalla cessazione del lavoro a termine. In questo caso, il riferimento ai "sei mesi" diventa essenziale per determinare il diritto alla restituzione del contributo addizionale ASpI del Datore di Lavoro (diritto che, in questi termini, si configura come un vero e proprio "sgravio"), precisando che detto "sgravio" spetta solo per le "stabilizzazioni" di personale già a termine, cessato non oltre i 06 mesi.
Quest'ultima parte dell'art. 02.30°comma l. 92/2012 non è stata soggetta a modifiche dalla legge di stabilità (che, invece, ha modificato solo il primo periodo).
E questo, a Ns. modesto parere, vale a smentire l'opinione espressa nel sito www.dplmodena.it: se davvero fosse stata intenzione della "legge di stabilità" 2014 generalizzare lo "sgravio/restituzione" del contributo addizionale ASpI del 1,4% a tutti i casi di "trasformazione" (escludendo le "stabilizzazioni" differite!), il legislatore medesimo avrebbe dovuto cancellare (integralmente) questo secondo periodo. Viceversa, non avendolo fatto, resta possibile lo sgravio del contributo ASpI, anche se la "stabilizzazione" interviene dopo alcuni mesi dalla cessazione del rapporto a termine, fino ... a sei mesi, appunto.
E non ci sono, allo stato, argomenti per giustificarne un'abrogazione tacita o implicita: l'abrogazione, infatti, si riferisce, senza possibilità di equivoco al "primo periodo" e un principio di "tipicità legale" connesso alla previsione di "sgravio" esclude che si possa estendere l'effetto abrogativo al "secondo" (non contemplato" "periodo".
Gli effetti abrogativi della legge di stabilità, pertanto, vanno ricostruiti diversamente.
Intervenendo l'abrogazione dell'inciso "sei mesi" nel "primo comma", la legge ha inteso limitare il quantum di restituzione ai sei mesi, ammettendo la restituzione di tante mensilità di contributo, quante sono le mensilità di contratto a termine. Questo fa sì che, se le mensilità sviluppate a termine, sono 9, verranno restituite 9 mensilità; se le mensilità sono 10 verranno restituite 10, se le mensilità saranno 36 ...
Una modificazione non incoerente, se la si concepisce come strategia di agevolazione più "spinta" per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
A sua volta, per le "stabilizzazioni" successive, questo criterio è temperato dalla detrazione delle mensilità successive alla cessazione del rapporto a termine, non lavorate, nell'intervallo della riassunzione (questo è l'attuale significato che, a Ns. modesto avviso, si deve dare al "secondo periodo": ma non è chiaro il conteggio in caso di "successione di contratti" intervallate da pause!).
Ne discende un regime di agevolazione che evidentemente può risultare molto generoso per le Aziende che abbiano stabilizzato dopo aver intrattenuto lunghi rapporti a termine.
Aldilà della valutazione (tutta statistica e politica) sugli effetti di tale misura sull'occupazione, è molto probabile che la disposizione sarà fatta oggetto di assestamenti e aggiustamenti, per l'impatto certamente non secondario sulle risorse INPS (e ASpI, in particolare).
Ma questo ... lo scopriremo solo vivendo!






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