AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 28 gennaio 2014

IRAP 2014: COME TI ABBATTO IL COSTO DEL LAVORO-1A PARTE



    
        Le deduzioni ex. art. 01.132°comma l. 247/2013

            A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la deducibilità della base imponibile IRAP del costo sostenuto per i lavoratori assunti con contratto a temo indeterminato, spetta, in relazione al periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e nei due successivi, per un importo annuale non superiore a € 15.000 cadauno e, complessivamente, nel limite dell’incremento del costo del lavoro sostenuto.
            L’agevolazione non è riferita (come in altri casi del passato) a specifici periodi di imposta, ma è applicabile “a regime”.
            La deduzione è cumulabile con altre deduzioni già esistenti, ivi incluse quelle per Dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del “cuneo fiscale”, fermo il limite, per ogni Dipendente, del relativo costo a carico del Datore di Lavoro.
            La deduzione in esame trova applicazione nei confronti dei soggetti ex. art. 03.01°comma da lett. a) a lett. e) del D.lgs. 446/1997 (d’ora in poi denominato “Decreto IRAP”).
            Trattasi specificamente di:

a)      Società di Capitali, Cooperative, Mutue Assicuratrici, Società europee ex. Reg. CE 2157/2001 e le Società Cooperative europee di cui al Reg. CE 1435/2003, nonché gli Enti Non Commerciali, residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust;
b)     Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice e le Società equiparate, quali le Società di armamento e le Società di fatto, residenti nel territorio dello Stato;
c)      Persone Fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato;
d)     Società Semplici e le Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato;
e)      Produttori agricoli titolari di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato;
f)       Enti Privati non Commerciali, ivi inclusi i trust, residenti nel territorio dello Stato.

N.B.: I soggetti indicati devono comunque essere residenti nel territorio dello Stato e, al fine dell’individuazione della residenza, occorre applicare le disposizioni in materia di IRPEF ex. artt. 02, 05.03°comma lett. d) e art. 73 TUIR.
In particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, si ritengono residenti ex. art. 02.02°comma TUIR, coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente, ovvero hanno il domicilio nel territorio dello Stato ex. art. 43.01°comma Codice Civile, ovvero hanno residenza nel territorio dello Stato ex. art. 43.02°comma Codice Civile.
Le tre condizioni sopra richiamate sono alternative. Sarà, pertanto, sufficiente il verificarsi di una sola di esse, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

MISURA DELLA DEDUZIONE:
La deduzione è data dal “minor valore” tra:

·         Il valore massimo di € 15.000 ragguagliato ad anno per ciascun Dipendente;
·         L’incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio ex. art. 2425.01°comma nn. 09-14) del Codice Civile.

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell’art. 13.04-septies “Decreto IRAP”, l’importo totale deducibile per ogni Dipendente non potrà mai essere superiore al relativo costo a carico del Datore di Lavoro.

CASO PRATICO:
Assunzione nel periodo di imposta 2014 di due nuovi Dipendenti Tizio e Caio, per i quali è stato sostenuto, nel periodo di imposta, un costo, rispettivamente di € 12.000 e € 18.000.
Risulta, altresì, un incremento del costo del lavoro nel periodo di imposta pari a € 25.000.
Qui di seguito, il calcolo della deduzione.


DIPENDENTE
COSTO COMPLESSIVO
LIMITE MASSIMO
DEDUZIONE TEORICA
Tizio
€ 12.000
€ 15.000
€ 12.000
Caio
€ 18.000
€ 15.000
€ 15.000
TOTALE
€ 30.000
€ 30.000
€ 27.000

L’importo di deduzione spettante per ciascuno dei due lavoratori deve essere proporzionalmente ridotto, al fine di rientrare nel limite degli € 25.000.
In particolare, la deduzione effettivamente spettante sarà:

Tizio: € 11.111, 11
(27.000: 12.000 = 25.000: x)

            Caio: € 13.888, 89
                        (27.000: 15.000 = 25.000: x)

            Gli importi così determinati possono essere portati in deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
            Si evidenzia che l’esempio risulta applicabile nell’ipotesi in cui l’assunzione dei Lavoratori sia stata effettuata all’inizio del periodo d’imposta.
            Diversamente, qualora il Lavoratore sia stato assunto in corso d’anno, il Contribuente deve procedere, in via preliminare, al ragguaglio del limite minimo di deduzione, pari ad € 15.000, al periodo di lavoro prestato e determinato in base al contratto di lavoro, e, successivamente, deve confrontare tale importo con il costo effettivo sostenuto nel periodo di imposta in relazione ai nuovi assunti.
            Il minore tra i due importi deve essere nuovamente confrontato con l’incremento complessivo del costo del lavoro realizzato nel periodo di imposta.




Nessun commento:

Posta un commento