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giovedì 9 gennaio 2014

LEGGE DI STABILITA' 2014: LE NOVITA' PREVIDENZIALI



Fonte DPL Modena

Un primo compendio informativo delle principali novità previdenziali della l. 147/2013 (legge di stabilità). Sarà Ns. cura far seguire un adeguato compendio di approfondimento.
Intanto, questo è il riepilogo.
 
COCOCO E PARTITE IVA: LE ALIQUOTE ALLA GESTIONE SEPARATA

Nel 2014 l’aliquota da versare (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore) alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n.335/1995) per i collaboratori coordinati e  continuativi anche a progetto, sale al 22%, mentre nel 2015 arriverà al 23,5%. (art. 01 Comma 491 l. 147/2013)

Nel 2014 l’aliquota contributiva dei soggetti con partita IVA iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) resta fissata al 27%. Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta gestione separata la contribuzione sale al 28% nel percorso progressivo che porterà nel 2018 alla piena equiparazione con l’aliquota dei lavoratori subordinati. (art. 01 comma 744 l. 147/2013: la contribuzione alla gestione separata per le Partite IVA)

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE “PENSIONI D’ORO”:
Viene reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni
d’oro”. Introdotto nel 2011, era stato dichiarato incostituzionale dalla corte con la sentenza n.  116/2013. Il nuovo sistema è diverso, nel senso che è indicizzato sul trattamento INPS minimo pari
a 495,43 euro mensili.
Il contributo di solidarietà opererà nel modo seguente:
a)      Il 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 (14 volte il minimo) e 9.908,60 (20 volte
il minimo);
b)     Il 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;
c)      il 18% per le pensioni di importo mensile superiore.


LIMITI AL CUMULO DEI REDDITI DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici non possono erogare a soggetti titolari di  trattamenti pensionistici pubblici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (ad esempio, ex INPDAP), trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico,  superino nell’panno i 303.000 euro. Nei trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche  conseguenti a cariche pubbliche elettive. Gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale) applicano questi principi nel rispetto dei propri ordinamenti (Art. 01 Comma 489 l. 147/2013).

RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Per il triennio 2014 – 2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 avviene nel modo seguente:
a)      Se l’importo è fino a tre volte il minimo, l’indicizzazione è del 100%;
b)     Se l’importo è superiore a tre volte il minimo e fino a quattro volte, l’indicizzazione è del
95%;
c)      Se l’importo è superiore a quattro volte e fino a cinque, l’indicizzazione è del 75%;
d)     Se l’importo è superiore a cinque volte e fino a sei, l’indicizzazione è del 50%;
e)      Se l’importo è superiore a sei volte il minimo, l’indicizzazione è del 40%;
(Art. 01 Comma 483 l. 147/2013).

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