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martedì 21 gennaio 2014

NUOVE DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE PRIME ESEMPLIFICAZIONI



           
La legge 247/2013 (nota anche come legge di stabilità 2014) ha introdotto alcune innovazioni nella regolamentazione delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 DPR 917/1986.
            Qui di seguito, ne daremo una prima rassegna, tenendo conto dei primi commenti e delle prime esemplificazioni emerse.
            Se alla formazione del reddito complessivo, concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati al comma 02 lettera a), e 50 comma 01 lettere a), b), c), c-bis), d), h), h-bis) e l), spetta una detrazione dell’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

-          € 1.880, se il reddito complessivo non supera € 8.000. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante, non può essere inferiore a € 1.380

ESEMPIO: Dipendente con stipendio lordo pari ad € 7.500 annui. La detrazione spettante è pari a € 1.880, da rapportare al numero dei giorni di lavoro dipendente. Stimando la detrazione superiore al debito di imposta (presumendo cioè l’imposta a € 1.725 =23% € 7.500), si determina altresì un credito di imposta pari a € 155 (differenza tra 1.725 e 1.800).


-            978, aumentata del prodotto tra € 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito complessivo, e € 20.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000, ma non a € 28.000.

ESEMPIO: Dipendente con stipendio lordo annuo pari a € 14.000.
La detrazione è pari ad € 1.609.40

978+902*(28.000-14.000)/20.000= 1.609.40

Stimato in € 3.220 l’imposta lorda (23% 14.000), l’imposta netta ammonta a € 1.610,60.

-           978, se il reddito complessivo è superiore a € 28.000, ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 27.000.

ESEMPIO: Dipendente con stipendio annuo lordo pari a € 54.000.
La detrazione è pari a € 36,22.

            Cogliamo l’occasione di ricordare che queste valutazioni ed esemplificazioni non possono ritenersi effettuate “a bocce ferme”, dal momento che, al momento, non risultano emanate Circolari, né diverse disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.






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