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lunedì 10 febbraio 2014

IRAP, STUDIO PROFESSIONALE E PRATICANTI

La Cassazione, con sentenza 2520/2014, è tornata sull'argomento della rilevanza dei praticanti ai fini dell'applicazione dell'IRAP.
Come rileva, cioè, la presenza in Studio di soli praticanti (e non di personale dipendente) ai fini della configurazione dello speciale requisito dell' "autonoma organizzazione" del Professionista, che, ai fini del D.lgs. IRAP, vale ad attrarre ad imposizione lo Studio Professionale?
La sentenza, che qui si cita, conferma l'ormai lungo filone, che tende ad escludere la rilevanza del praticantato ai fini dell'IRAP.
Questa notizia sta circolando nelle pubblicazioni e nei giornali specializzati.
Ai fini di una corretta informazione verso i Clienti, si deve considerare quanto segue.
La non rilevanza del praticantato professionale ai fini della configurazione del presupposto impositivo IRAP del libero professionista ("autonoma organizzazione") è stata affermata (ed è tuttora pacifica) in relazione a quanto disposto dalla Circolare Ag. Entr. 45/2008, che esclude che il praticantato professionale possa essere valorizzato ai fini IRAP. E questo, per la (coerente) ragione che detto praticantato costituisce un istituto finalizzato alle esigenze formative del giovane aspirante professionista e non può avere valenza organizzativa per lo Studio.
Attenzione, però, ai problemi che possono insorgere, ove risulti che il praticante sia ... pagato.
Nessun problema, se versiamo nella normale ipotesi del "rimborso spese" previsto dalla legge per i praticanti. Ma se il "giro dei compensi" Professionista-Praticante inizia ad essere significativo, lì effettivamente il discorso può cambiare e non è più così ovvio e scontato concludere per l'irrilevanza del praticantato ai fini IRAP; specie se il Professionista non impiega altro personale, specie se l'impiego dei praticanti è fisiologico ... Qui, è evidentemente più facile per l'Agenzia sviluppare illazioni sulla valenza organizzativa del praticantato e sulla sua rilevanza IRAP.
Le notizie attualmente disponibili sulla sentenza ultima di Cassazione non chiariscono questo aspetto.
Ecco perchè la notizia che va circolando non deve essere "presa per oro colato", ma deve essere oggetto della massima attenzione e ponderazione.
 

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