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giovedì 13 febbraio 2014

LA PRESENTAZIONE DEL CUD NON SOSTITUISCE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (UNICO,730)

La presentazione del Modello CUD può essere considerato una dichiarazione validamente prestata?
Il dubbio nasce in relazione a talune Circolari dell'Agenzia delle Entrate uscite in applicazione della l. 289/2002, che tale regola affermavano (vedi Circ. 12/2003).
Fughiamo ogni equivoco.
La Circolare 12/2003 si riferisce ad un'ipotesi assolutamente speciale: in tutte le ipotesi in cui il Contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati da Sostituti d'Imposta mediante il CUD, la dichiarazione fiscale si considera presentata (anche in caso di possesso di redditi diversi da lavoro e abitazione principale che avrebbero diversamente obbligato alla presentazione della Dichiarazione), ma solo ai limitati fini della previsione di "condono"/"sanatoria fiscale" lì prevista.
Trattasi, quindi, di norma speciale, anzi "eccezionale", non estensibile per analogia.
Ne consegue, pertanto, che, ove il Contribuente titolare di CUD abbia omesso di presentare la Dichiarazione dei redditi (nei casi in cui non versi in ipotesi in cui sia esonerato: es. solo reddito di lavoro dipendente/assimilato e abitazione principale),  si applicano le disposizioni del DPR 600/73, che fissano i procedimenti normali di Dichiarazione fiscale, senza che alla presentazione del CUD debba essere riconosciuta alcuna efficacia sostitutiva ai predetti oneri dichiarativi.
I termini per la decadenza del potere di accertamento in capo all'Amministrazione Fiscale ex. art. 43 DPR 600/1973, decorrono il 31/12 del 05° anno successivo a quello in cui la stessa Dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Ricordiamo che in tali casi, il Contribuente versa in una fattispecie di "omessa presentazione" della Dichiarazione dovuta, come tale rilevante ai fini delle specifiche sanzioni amministrative.
 

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