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mercoledì 26 febbraio 2014

LAVORO STRAORDINARIO FUORI BUSTA-IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO*

*Nota Min. Lav. Prot. n. 2642 del 6 febbraio 2014

Quesito:
In caso di pagamento del lavoro straordinario "fuori busta" da parte del Datore di Lavoro, la DTL è tenuta ad applicare la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1-3 l. 4/1953 o la sanzione amministrativa di cui agli art. 5.5°comma D.lgs. 66/2003?

Risposta (del Ministero):
(...) "E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione". Detta norma, quindi, prevale su quella prevista dall'art.5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2003 secondo la quale "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ....".
Concludendo, in caso di straordinari pagati "fuori busta" il Ministero del Lavoro ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 66/2003.

A cura del Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro

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